Diritto penale
Reati in generale
12 | 07 | 2022
Delitto tentato: rilevanza degli «atti preparatori»
Riccardo Radi
La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 26859, udienza 8 aprile 2022, depositata il 12 luglio 2022 ha esaminato la questione della configurabilità del delitto tentato in caso di “atti preparatori”.
La Suprema Corte ha più volte riconosciuto che "ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi" (Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2015, n. 7341) e ancora, che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Cass. pen., sez. II, 20 novembre 2012, n. 46776)
Anche un c.d. "atto preparatorio", infatti, può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione - per l'appunto ex ante - e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato programmato e a tale risultato sia univocamente diretto.
In realtà, la "disputa" sulla rilevanza dei soli atti c.d. esecutivi ovvero anche di quelli c.d. preparatori perde di significato una volta correttamente inteso il requisito della idoneità degli atti, il quale deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito rivelando la propria attuazione (Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2011, n. 25065).
L'unico criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell'univocità, d'altro canto, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2017, n. 24302).
A tal fine, saranno quindi esclusi solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente, atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56, comma 3 c.p.) o il recesso attivo (art. 56, comma 4 c.p.) (Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2017, n. 24302).
Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi e quindi tipici quanto alla condotta prevista nella norma) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2017, n. 24302). Quanto detto trova, peraltro, conferma nei commi successivi dell'art. 56 cod. pen. che, nel prevedere il caso di desistenza dell'azione e di impedimento da parte dell'agente dell'evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due livelli del tentativo punibile sanzionati in modo differente.
Del pari, riprova della bontà della tesi soggettiva può trarsi dall'art. 49, comma 2 c.p. che esclude la punibilità per "l'inidoneità dell'azione" e non degli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che alla idoneità dei singoli atti, alla idoneità dell'azione valutata nel suo complesso.
Per tali motivi deve quindi essere ribadito il principio secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, "che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2017, n. 24302; Cass. pen., sez. II, 14 settembre 2016, n. 52189).
Riferimenti Normativi: