Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
13 | 07 | 2022
Il perimetro della rinnovazione istruttoria in appello in caso di giudizio abbreviato
Riccardo Radi
La prima sezione penale della Corte cassazione, con la sentenza n. 27005, udienza 8 marzo 2022, depositata il 13 luglio 2022 ha esaminato la questione della rinnovazione istruttoria in secondo grado nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato nelle forme del rito abbreviato ed ha indicato il principio di diritto della mitigazione del parametro dell’assoluta necessità.
Sul tema va evidenziato che, per la prevalente opinione espressa dalla Suprema Corte, nel giudizio di appello successivo al rito abbreviato le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio di ufficio, sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità descritto dall'art. 603, comma 3, c.p.p. (in tal senso, tra le altre, Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2016, n. 8316; Cass. pen., sez. I, 18 aprile 2013, n. 44234).
Ciò perché la intervenuta adozione del rito abbreviato in primo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descritto dall'art. 190 c.p.p.), essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto del fascicolo del Pubblico ministero) o correlati all'avvenuto accoglimento di una richiesta di abbreviato espressamente 'condizionata' alla loro raccolta (art. 438, comma 5, con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità dell'incremento, ma anche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall'esercizio del potere attribuito al giudice (art. 441, comma 5) di completare un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificati come necessari ai fini della decisione.
È evidente, dunque che, pena la perdita di coerenza del sistema dei riti alternativi di tipo collaborativo, non può in secondo grado riconoscersi ad una delle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.
Pertanto, l'unica chiave di accesso alla raccolta di elementi conoscitivi in secondo grado (su decisione emessa con rito abbreviato), allo stato attuale della disciplina, resta quella regolamentata dall'articolo 603, comma 3, del codice di rito, norma che regolamenta il potere di ampliamento del quadro dimostrativo ex officio (con apprezzamento del parametro della assoluta necessità) e ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti di elementi di prova "sopravvenuti" o "scoperti" dopo il giudizio di primo grado (Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2012, n. 35846; in senso contrario, Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2013, n. 44947).
In tal senso, può dirsi che il diritto alla prova, nel giudizio abbreviato (anche in secondo grado) degrada ad interesse, nel senso che la parte può stimolare l'ampliamento del quadro cognitivo, ma il parametro normativo alla stregua del quale la prova può essere ammessa non è quello della semplice rilevanza e pertinenza, dovendo, viceversa, esso individuarsi in quello, obiettivamente diverso e più pregnante, della necessità (in primo grado) o della assoluta necessità (in secondo grado).
In diritto, va ulteriormente precisato che in caso di prova "nuova", pur non potendosi ritenere consentita - per quanto sinora detto - l'adozione di un provvedimento di rinnovazione istruttoria basato sul semplice parametro della "rilevanza", è del tutto evidente che il carattere di assoluta novità della fonte dimostrativa - in rapporto ai suoi contenuti - tende ad incidere sulla valutazione di "assoluta necessità" di cui all'art. 603, comma 3, c.p.p., giudizio che non va inteso in senso statico, ma in senso dinamico e, soprattutto, prospettico.
Con ciò si intende dire che la assoluta necessità della raccolta in secondo grado non va intesa in senso di manifesta "decisività" dell'elemento dimostrativo, posto che un dato probatorio non può trovare qualificazione effettiva (come dato a carico o a discarico) prima del suo effettivo esperimento e della sua comparazione con il materiale già raccolto.
Occorre, pertanto, che la caratteristica del dato richiesto - di cui si chiede l'assunzione al giudice di appello - sia quella di poter manifestamente incidere sulla valutazione potenziale del complesso degli elementi acquisiti, anche soltanto eliminando potenziali incongruenze o evidenziando la falsità di informazioni già raccolte (Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 2013, n. 1249). In tal senso, la radicale novità della fonte dimostrativa è obiettivamente una caratteristica che pone tale 'classe' di elementi probatori in una condizione di favor per la loro raccolta (anche in rapporto alla disposizione di cui all'art. 603, comma 3), posto che tendenzialmente consente di realizzare, in ogni caso, una più meditata comparazione con la valenza dei dati su cui si è basata la decisione di primo grado.
Dunque, può dirsi, in ciò esprimendo un principio di diritto, che, in caso di appello avverso sentenza emessa in giudizio abbreviato, risulta realizzabile la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p.; tuttavia, lì dove si tratti di prova sopravvenuta o scoperta dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità, richiesta da detta norma regolatrice, deve tener conto del carattere insito in tale caratteristica del dato probatorio, per sua natura idoneo a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive in chiave prospettica (Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2016, n. 8316).
Riferimenti Normativi: