Diritto processuale penale
Giudizio
15 | 07 | 2022
I «bilanciamenti procedurali» utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 27582 del
12 aprile 2022, depositata il 15 luglio 2022, la quarta sezione penale della
Corte di Cassazione è tornata sulla idoneità delle dichiarazioni
predibattimentali rese in assenza di contraddittorio a fondare una pronuncia di
condanna.
La decisione delle Sezioni
unite secondo cui "le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di
contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente
ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6
della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità
penale” (Cass. pen., sez. un., 25 novembre 2010, n. 27918) è stata ribadita, ma
ulteriormente precisata da alcune sentenze della Suprema Corte, avuto riguardo
ai successivi pronunciamenti della Corte Edu.
Si è, infatti, affermato
che le dichiarazioni predibattimentali acquisite con il consenso delle parti
possono costituire base "esclusiva e determinante" dell'accertamento
di responsabilità, a prescindere dall'osservanza delle "adeguate garanzie
procedurali" indicate dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze
15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015,
Schatschaachwili c/ Germania in relazione all'accurato vaglio di credibilità
dei contenuti accusatori e alla compatibilità delle dichiarazioni con i dati di
contesto, in quanto tale acquisizione scaturisce dalla rinuncia delle parti al
diritto di esaminare un testimone, che è consentita dall'art. 6 Conv. EDU,
conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, alle sole condizioni che
risulti consapevole, informata e inequivocabile, sia assistita da un minimo di
garanzie proporzionate alla sua rilevanza e non si palesi in contrasto con
alcun interesse pubblico di rilievo (Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2021, n.
22; Cass. pen., sez. II, 5 febbraio 2020, n. 15492).
In particolare si è sostenuto che tra i "bilanciamenti procedurali" utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio possono essere indicati (a) la "modalità di raccolta" delle dichiarazioni predibattimentali che devono rassicurare circa la genuinità delle informazioni ed escludere rischi di suggestione o eteroinduzione, (b) la compatibilità con i dati di contesto, tra i quali possono essere incluse anche le dichiarazioni dei testi "indiretti", che hanno percepito in ambiente extraprocessuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria contenute nelle dichiarazioni acquisite ex art. 512 c.p.p..
La idoneità validante delle dichiarazioni de relato è, stata, peraltro, espressamente affermata dalla Corte di Strasburgo che ha ritenuto che tra gli elementi che bilanciano il difetto ontologico di credibilità che investe le dichiarazioni non assunte in contraddittorio «possono essere indicate in modo particolare le dichiarazioni effettuate in dibattimento dalla persone alle quali il testimone assente ha raccontato gli avvenimenti immediatamente dopo il loro accadimento» (Schatschaschwili v. Germania, § 128, Al-Khawaja et Tahery , § 156).
Si ritiene cioè che la derivazione delle dichiarazioni de relato dalla fonte dichiarativa "primaria" rispetto alla quale le stesse ambiscono costituire elemento di conferma non ne elide l'effetto validante: invero quello che corrobora la credibilità della dichiarazione predibattimentale "diretta" non è il contenuto omologo e derivato della dichiarazione de relato, inevitabilmente confirmatoria di informazione provenienti dalla medesima sorgente di conoscenza, quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti nel fascicolo del dibattimento attraverso l'art. 512 c.p.p.: è infatti l'"evento" costituito dal racconto in ambiente extraprocessuale dei contenuti di conoscenza decisivi per la condanna che integra l'effetto confirmatorio della dichiarazione indiretta (Cass. pen., sez. II, 5 febbraio 2020, n. 15492).
Riferimenti Normativi: