Diritto penale
Delitti
22 | 07 | 2021
L'intensità della violenza o della minaccia non può assurgere ad elemento discretivo tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28561 del
18 giugno 2021 (dep. 22 luglio 2021), la seconda sezione penale della Corte di
Cassazione ha ribadito gli elementi discretivi tra il reato di estorsione e
quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, il
reato di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono
tra loro in relazione all'elemento soggettivo da accertarsi secondo le
ordinarie regole probatorie (Cass. pen., sez. un., 16 luglio 2020, n. 29541).
Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e
629 c.p. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa
in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel
primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio
diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista,
purché l'agente in buona fede e ragionevolmente, ritengo di poterlo
legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si
rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto
legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine
di compiere un atto che sa essere contra jus perché privo di giuridica
legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli.
In particolare, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata
dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata
in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più
ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione,
operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e
l'agente deve quindi essere animato dal fine di esercitare un diritto con la
coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Cass.
pen., sez. V, 24 novembre 2014, n. 2819; Cass. pen., sez. II, 28 giugno 2016, n.
46288).
Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata,
ovvero che il diritto oggetto della legittima tutela privata sia realmente
esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria,
ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale, poiché il soggetto
attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua
pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di
costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto,
apprezzabili possibilità di successo.
E con particolare riferimento all'intensità della minaccia e
della violenza, quali elementi distintivi delle fattispecie, sia l’art. 393,
comma 3, c.p., che l'art. 629, comma 2, c.p. (in quest'ultimo caso, mediante
richiamo dell'art. 628, comma 3, n. 1 c.p.) prevedono un aumento di pena se la
violenza o minaccia è commessa con armi, senza legittimare distinzioni tra armi
bianche e armi da fuoco: è quindi normativamente prevista la qualificazione
come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle
persone, aggravato dall'uso di un'arma, anche di condotte poste in essere con
armi tali da rendere la violenza o la minaccia di particolare gravità, ovvero
costrittiva, e comunque sproporzionata, rispetto al fine perseguito (Cass. pen.,
sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288).
Le norme sostanziali poste a confronto non contengono alcuna gradazione delle modalità espressive della condotta violenta o minacciosa; le fattispecie, quindi, si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrali, una pretesa giuridicamente azionabile. In questa prospettiva, il livello offensivo della coercizione finisce con l'incidere sulla gradazione della pena, ma non sulla qualificazione del fatto.
In conclusione, l'intensità della violenza o minaccia non può assurgere ad elemento discretivo delle fattispecie previste dagli artt. 393 e 629 c.p., rilevando soltanto l'elemento intenzionale del fine o meno di esercitare un preteso diritto, e che, tuttavia, deve trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale.
Riferimenti Normativi: