Diritto processuale penale
Impugnazione
22 | 07 | 2021
I vizi della motivazione deducibili con ricorso per Cassazione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28415 del 19 febbraio 2021 (dep. 22 luglio
2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni
principi fondamentali in tema di vizi della motivazione deducibili con ricorso
per cassazione.
L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano
si caratterizza per il fatto che alla Suprema Corte è affidato il privilegio di
dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova,
nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di
fatto, il quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e
giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei
compiti propri dei due tipi di giudicanti.
Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e
complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli
consentiti (art. 606, comma 3, c.p.p.).
E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili
nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a vizi della
motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla
sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando
esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre
diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze
che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di
rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come
quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da
attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a
conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello
spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. pen., sez. VI, 17
marzo 2015, n. 13809).
Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del
merito: quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la
ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di
legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura
(sicché è altro costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che
la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è di per sé
indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, "segno"
della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta
di agganciarsi).
Il vizio di motivazione, quindi, non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. pen., sez. I, 9 marzo 1995, n. 3385).
In conclusione, i giudici di legittimità, hanno dato continuità all’orientamento imperante secondo il quale in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Riferimenti Normativi: