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Diritto penale

Reati in generale

22 | 07 | 2021

I presupposti della revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena

Cristina Tonola

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28612 del 22 luglio 2021, è intervenuta sulla questione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Questa è prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1), c.p. quando il condannato, nei termini stabiliti, commetta un altro delitto di qualsiasi natura, richiedendo, invece, l'ulteriore requisito della "stessa indole" solo quando il condannato, cui è già stato concesso il beneficio, nei termini stabiliti commetta una contravvenzione (Cass. pen., sez. VI, 23 marzo 2018, n. 19507).

Il dato letterale dell'enunciato normativo fa riferimento, infatti, all'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio: la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale ne sia la natura (Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2020, n. 1058).

Causa della revoca è la commissione del reato entro il termine nel quale il rapporto punitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso e la cui data non dipende dalla volontà di chi fu ammesso al godimento del beneficio (Cass. pen., sez. un., 12 maggio 1956, n. 19).

Il concetto di commissione del reato - dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo - è ancorato alla data di consumazione del reato stesso con riferimento al termine quinquennale o biennale di legge (Cass. pen., sez. V, 22 novembre 2019, n. 11759).  

La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale si verifica di diritto non appena la nuova condanna diviene irrevocabile e, quindi, anche prima e indipendentemente dalla pronuncia giudiziale di revoca, che, pertanto, assume mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio i cui effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata (Cass. pen., sez. V, 12 aprile 2005, n. 34332).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 168 c.p.