Diritto civile
Obbligazioni
25 | 06 | 2021
La quantificazione del c.d. danno da perdita del rapporto parentale
Valerio de Gioia
La terza sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del
25 giugno 2021 (ud. 13 ottobre 2020), n. 18284, ha indicato i criteri di
determinazione del danno da perdita del rapporto parentale.
La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi
congiunti superstiti un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non
patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del
godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da
perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo
essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun
componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i
coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione
potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e
l'addebitabilità della separazione personale). Per il genitore dall'art. 147
c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla
responsabilità genitoriale (Corte Cost. 13 maggio 1998, n. 166), da
considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. 4 maggio 1983, n. 14 (la
violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di
abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315
c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura (Cass. civ., sez III, 12
giugno 2006, n. 13546).
Tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita
di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla
quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello
e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché
nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle
relazioni tra i superstiti, con conseguente violazione di interessi essenziali
della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e
della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della
peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto,
che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30
Cost. (Cass. civ., 13546/2006, cit.).
Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno
morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale,
laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con
riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di
carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali
e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2016, n. 21060; Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992).
Escludendo che sia possibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2019, n. 21837; Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2018, n. 29784).
A tale stregua, il danno da perdita del rapporto parentale si differenzia invero dai pregiudizi dai congiunti superstiti subiti iure hereditatis: diversamente dal danno patrimoniale, il cui ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225 e 1227 c.c.) valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso sicché viene in rilievo il danno effettivo, avuto cioè riguardo all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può invece mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa.
Riferimenti Normativi: