libero accesso

Diritto civile

Obbligazioni

21 | 07 | 2021

La volontà dei contraenti quale primario criterio di interpretazione del contratto

Flaminia Schiavoni

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 luglio 2021, n. 20925, ha approfondito la tematica dell’interpretazione del contratto con particolare riguardo alla volontà dei contraenti.

Nel caso in cui il giudicante sia in grado di individuare la volontà dei contraenti, in base al tenore letterale del contratto, non è necessario ricorrere ad un'interpretazione conservativa dell'accordo.

Difatti, l'art. 1362 c.c., allorché prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è più consentita (Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2019, n. 21576; Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 2020, n. 4189).

Solo se il risultato in tal modo ottenuto non consenta di pervenire a soluzioni certe, è consentito l'utilizzo dei criteri sussidiari di interpretazione (Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27564; Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2014, n. 5595).

È ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo e immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa. Rimane comunque fermo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell’art. 1363 c.c..

Quanto al coordinamento tra i vari criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., i canoni legali sono governati da un principio di gerarchia, tale che i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli c.d. integrativi e ne escludono la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti; e, nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi, assume un ruolo fondamentale quello fondato sul significato letterale delle parole

L'art. 1367 c.c. prevede espressamente che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso che possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, ma la norma va intesa non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile di una specifica clausola per legittimare l'interpretazione contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma solo che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse ed evitare di adottare la soluzione che la renda improduttiva di effetti.

Ove il dato letterale sia considerato inequivoco, il giudice, preso atto del contenuto del contratto, non può operare alcuna interpretazione conservativa e, se sussiste un motivo di nullità o di inefficacia, deve limitarsi a dichiararlo (Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2004, n. 19994; Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28357; Cass. civ., sez. II, ord. 23 luglio 2018, n. 19493). 

In ogni caso, ha concluso la Suprema Corte, la lettura del contratto operata dal giudice di merito non deve risultare l'unica possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, considerato il caso in cui una clausola contrattuale sia suscettibile di due o più interpretazioni, non è consentito alla parte dolersi in sede di legittimità di quella prescelta dal sentenza (Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1362 c.c.
  • Art. 1363 c.c.
  • Art. 1367 c.c.