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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

08 | 07 | 2022

L’illegittimità dell’arresto eseguito in assenza della «quasi flagranza»

Riccardo Radi

Con sentenza n. 26467 del 17 maggio 2022,depositata l’8 luglio 2022, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, ha stabilito che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base di informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto.

La vicenda scaturisce dall’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale che non ha convalidato l'arresto il reato di furto aggravato, rilevando che l'arresto non era stato eseguito in stato di quasi flagranza.

Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero denunciando l’inosservanza dell'art. 382 c.p.p. e vizi di motivazione, in quanto l'individuazione dell'arresto è avvenuta sulla base delle informazioni di un testimone, mentre la polizia giudiziaria è intervenuta a distanza di pochissimi minuti, rintracciando l'indagato grazie alla corrispondenza del soggetto rispetto alle caratteristiche descritte dalla vittima.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica ricordando che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Cass. pen., sez. un., 24 novembre 2015, n. 39131).

In conformità al principio di diritto richiamato, il giudice procedente ha escluso la quasi flagranza in quanto l'individuazione dell'imputato quale autore del furto è avvenuta non per percezione diretta da parte della P.G., ma esclusivamente a seguito della segnalazione di una persona informata sui fatti alla centrale operativa della polizia. 

D'altra parte, l'ordinanza ha escluso che sulla persona dell'arrestato fossero state trovate tracce o cose pertinenti al reato di furto, il che conferma l'insussistenza della quasi flagranza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 382 c.p.p.