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Tributario

20 | 04 | 2021

Il notaio nella procedura di registrazione telematica dell’atto rogato: responsabile d’imposta ma estraneo al presupposto impositivo

Ilaria Corridoni

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10329 del 20 aprile 2021, ha affrontato l’intricato tema della natura della responsabilità del notaio rogante per il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in caso di compravendita immobiliare, quando ci si avvalga della procedura di registrazione telematica dell'atto, la quale comporta che le formalità previste siano espletate previo pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione. 

La tipologia e la natura della responsabilità notarile non può essere influenzata dall’utilizzo della procedura automatizzata; resta fermo il disposto fondamentale di cui all’art. 57, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce che il notaio sia solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta di registro (ma anche delle imposte ipotecarie e catastali a mente degli art. 11 e 13, comma 1, D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347) con le parti sostanziali dell’atto di cui al rogito.

Non si assiste, dunque, in tale ipotesi, a un sovvertimento delle regole generali circa la responsabilità del notaio. 

La procedura di controllo automatizzato dell’autoliquidazione attribuisce all’amministrazione finanziaria la potestà di notificare al notaio un avviso di liquidazione integrativo, da cui scaturisce la possibilità, per il notaio stesso, sia di pagare entro i 15 giorni successivi senza interessi moratori né sanzioni, sia, eventualmente, di compensare il debito di rettifica con il credito risultante per le somme da lui versate in eccesso in occasione di altre registrazioni telematiche in autoliquidazione.

Ciò nella logica di rafforzare la possibilità di soddisfazione della pretesa impositiva: tale principio trova, infatti, fondamento proprio nella figura di garanzia impersonata dal notaio in qualità di responsabile d’imposta, come definita in linea generale dall’art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per altro verso, affermare la responsabilità in via concorrente del notaio non toglie che questi, in qualità di pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, rimanga estraneo al presupposto impositivo, che riguarda unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipula dell’atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare (Cass. civ., sez. V, 6 maggio 2005, n. 9439 e n. 9440; Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2015, n. 5016; Cass. civ., sez. V, 17 maggio 2017, n. 12257), talché può concludersi che contribuente in senso sostanziale non possa essere il notaio, ma rimanga la parte, come tale passibile di rivalsa per l’intero.

Il ricorso alle modalità di registrazione telematica dell’atto e di versamento dei tributi su autoliquidazione ad opera del notaio, mediante il modello unico informatico (M.U.I.), costituisce declinazione meramente strumentale ed evolutiva della fase di registrazione dell’atto e di riscossione delle imposte di registro, con evidenti obiettivi di velocizzazione e di semplificazione.

Rimane confermata l’ulteriore regola di carattere generale, stabilita dall’art. 57, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui la responsabilità solidale del notaio (e del pubblico ufficiale in genere) non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive, restando, pertanto, circoscritta alle imposte principali.

Tale previsione mira a scongiurare che il notaio possa essere direttamente inciso, salva ovviamente l’azione di rivalsa, per importi indeterminati sia nell’an, sia nel quantum debeatur, che non trovino copertura nella precostituzione della necessaria provvista presso le parti. 

L'imposta principale, ai sensi dell’art. 42, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (richiamato dall’art. 13, comma 2, D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347) è quella applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione; è, invece, suppletiva l’imposta applicata successivamente ove diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; è complementare l’imposta applicata in ogni restante ipotesi.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 42, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
  • Art. 43, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
  • Art. 64, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • Art. 11, D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347
  • Art. 13, D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347
  • Art. 3-bis, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 463
  • Art. 3-ter, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 463