Diritto processuale penale
Prove
11 | 07 | 2022
La «prova nuova» ai fini della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 26481 del 31 maggio 2022 (dep. 11 luglio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova- ai fini dell'esito della condanna (Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2020, n. 16444). Si osserva, pertanto, che la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità è legata non alla tipologia del mezzo di prova, ma al suo grado di incidenza sull'apparato motivazionale, tale, appunto, da meritare l'appellativo di "decisività". Di conseguenza, in un caso del genere la necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione) (Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620)
Quale che sia, dunque, il mezzo di prova, tale obbligo non è configurabile solo in relazione alle prove dichiarative ritenute non decisive, nel senso dinanzi indicato, ovvero rispetto alle quali il giudice di appello ritiene di attribuire il medesimo significato già ad esse conferito dal giudice di primo grado.
In altri termini, non si ritiene decisivo quell'apporto dichiarativo - qualunque sia la provenienza - il cui valore probatorio, in sé non idoneo a formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, anche dopo l'introduzione del comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p., il giudice di appello non è obbligato a disporre una rinnovazione "generale e incondizionata" dell'attività istruttoria svolta in primo grado e hanno precisato che l'attività probatoria va "concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello" (Cass. pen., sez. un., 21 gennaio 2017, n. 14800), con ciò evidentemente ribadendo che l'appello, anche dopo l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., continua a configurarsi come un mezzo di controllo della sentenza di primo grado. L'ambito applicativo della nuova rinnovazione deve perciò consistere nella "previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice di appello 'decisive' ai fini dell'accertamento della responsabilità", con la conseguenza che il concetto di decisività si ricava in rapporto alla rilevanza e utilità della prova stessa, in vista della decisione.