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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

07 | 07 | 2022

La convalida decorso il termine di 48 ore dall’arresto

Riccardo Radi

Con sentenza n. 26195 del 1° aprile 2022, depositata il 7 luglio 2022, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa al mancato rispetto del termine delle 48 ore previsto dall’art. 390 c.p.p. per la convalida dell’arresto.

Nel caso di specie si ricava che l’arresto è avvenuto alle ore 11.20 dell'8 gennaio 2022 e che il relativo fascicolo è stato trasmesso dalla segreteria del pubblico ministero presso il tribunale alle ore 11.10 del giorno 10 gennaio 2022, pervenendo alle ore 11.21 alla cancelleria del giudice procedente, che, pertanto, aperto il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto in questione, alle ore 11.34, rilevando la scadenza del termine previsto dall'art. 390 c.p.p., non ha convalidato l'arresto e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Su ricorso del procuratore della Repubblica, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, il termine di quarantotto ore fissato dall'art. 558, comma 4, c.p.p., è riferito alla formulazione della richiesta di convalida e alla presentazione dell'imputato, di cui deve essere assicurata la presenza fisica all'udienza, a nulla rilevando che l'inizio dell'effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga in un momento successivo, purché non vi sia soluzione di continuità.

Non è necessario, pertanto, che entro il suddetto termine intervenga il provvedimento di convalida, allorché possa dirsi che sia stata assicurata la presentazione dell'arrestato all'udienza e che la stessa sia stata effettivamente tenuta senza soluzione di continuità.

In quanto non è in dubbio che le norme preposte all'attuazione del principio dello habeas corpus debbano essere interpretate in modo da non determinare alcun vulnus a garanzie di rango costituzionale, poste a presidio della libertà personale. E proprio in tale prospettiva deve rilevarsi come, nel caso in cui potesse darsi rilievo al mero fatto della fissazione dell'udienza, per quanto la stessa non possa aver luogo per l'assenza dell'arrestato, finirebbe per mancare qualsivoglia parametro di riferimento per il computo del termine, visto che a quel punto l'arrestato potrebbe in teoria essere condotto in qualsiasi ora successiva.

Al contrario non è necessario che nel termine di 48 ore intervenga il provvedimento di convalida, allorché possa dirsi che è stata assicurata la presentazione dell'arrestato in udienza e che la stessa è stata effettivamente tenuta senza soluzione di continuità.

Solo in questi limiti va dunque inteso il principio desumibile da Cass. pen., sez. VI, 26 novembre 2013, n. 21, secondo cui non rileva il momento in cui il giudice prende cognizione dei fatti o il momento in cui interviene la convalida.

Tale pronunzia fa invero riferimento alla trattazione del caso riguardante l'arrestato, peraltro tempestivamente condotto in udienza, dopo che il giudice aveva esaminato senza soluzione di continuità altri casi simili. Ed invero ciò implica che entro il termine di 48 ore chi è gravato dal relativo obbligo debba proporre la richiesta di convalida ed assicurare l'effettiva presenza dell'arrestato in udienza, ancorché quest'ultima non sia stata ancora dedicata alla trattazione dello specifico caso, purché lo stesso venga poi esaminato senza soluzione di continuità, principio che risulta invero conforme a quello affermato dalla sentenza da ultimo citata. 

Non è dunque rilevante il momento di effettivo inizio della trattazione del procedimento del singolo arrestato, se questi è comunque fisicamente comparso dinanzi al giudice tempestivamente, per esservi stato condotto entro le 48 ore da quello in cui è stato privato della libertà (cfr. Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2021, n. 4323).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 390 c.p.p.
  • Art. 558 c.p.p.