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Diritto processuale penale

Atti

07 | 07 | 2022

Notifica citazione a giudizio e “assenza temporanea” dell’imputato dal domicilio eletto

Riccardo Radi

Con sentenza n. 26216 del 22 marzo 2022, depositata il 7 luglio 2022, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha dato continuità al recente indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite in tema di validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore in caso di attestazione dell’addetto al servizio postale dell’impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio eletto dall’imputato per la sua “temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo della notifica”.

Nel caso di specie, il ricorrente ha rilevato che la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore, sarebbe da considerarsi omessa. A fronte della dichiarazione di domicilio resa nel luogo in cui successivamente ha anche ricevuto la notifica del decreto di citazione per la prima udienza fissata per l'appello poi rinviata d'ufficio, non si sarebbe potuto procedere direttamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. in quanto, ai sensi dell'art. 170, comma 3, c.p.p., qualora la notifica a mezzo posta non si sia perfezionata per "irreperibilità del destinatario", come accaduto nel caso di specie, l'ufficiale deve provvedere nei modi ordinari e, quindi, solo da ultimo con la notifica presso il difensore. Sotto altro profilo, d'altro canto, nel caso di specie non si verterebbe nel caso della irreperibilità del destinatario quanto, piuttosto, considerato che l'imputato è effettivamente residente nel luogo indicato dove aveva anche ricevuto la prima notifica, di "assenza temporanea".

La questione, che pure aveva costituito oggetto di contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, è stata risolta da una recente pronuncia delle Sezioni Unite nel senso che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 c.p.p., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. un., 25 novembre 2011, n. 14573 alla cui motivazione si rinvia; Cass. pen., sez. un., 22 giungo 2017, n. 58120).

Ragione questa per la quale, così come anche in precedenza evidenziato dalla pronuncia condivisa dalle Sezioni Unite, deve ritenersi che è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie l'avviso di fissazione dell'udienza di appello) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo (così testualmente Cass. pen., sez. I, 5 maggio 2021, n. 23880).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 157 c.p.p.
  • Art. 159 c.p.p.
  • Art. 161 c.p.p.
  • Art. 170 c.p.p.