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Lavoro

Previdenza

27 | 06 | 2022

Nessun indennizzo in caso di inefficacia del vaccino somministrato

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 20539 del 27 giugno 2022, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria, il diritto all'indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Pertanto, non può essere accolta la domanda del ricorrente che deduca l'inefficacia del vaccino somministrato, e non il nesso causale diretto tra quest'ultimo e la malattia successivamente contratta (Cass. civ., sez. VI-L, 18 marzo 2014, n. 6266).

Infatti, la L. n. 210 del 1992, ha introdotto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. Per l'esattezza, l'art. 1, comma 1, recita che "Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge". Il fondamento di questa previsione è da ricercare essenzialmente nell'art. 32 Cost. (che tutela il diritto fondamentale alla salute), in collegamento con l'art. 2 Cost., come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 307 del 1990, la quale ha precisato che un corretto bilanciamento tra il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri implica il riconoscimento, ove si determini un danno per il singolo, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. In particolare - ha precisato il Giudice delle leggi - finirebbe con l'essere sacrificato il contenuto minimale del diritto alla salute garantito all'individuo se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito. Analogo ristoro del danno da malattia trasmessa deve essere previsto in favore delle persone che abbiano prestato assistenza personale diretta a chi è stato sottoposto al trattamento obbligatorio. Il diritto all'indennizzo in questione è stato riconosciuto anche in favore di coloro che si sono sottoposti a vaccinazioni solo raccomandate. Quanto alla c.d. vaccinazione trivalente, che interessa la presente controversia, la tutela de qua trova il suo fondamento nella sentenza n. 107 del 2012 della Corte costituzionale, la quale, in tema di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevedeva, anche per tali vaccinazioni, il diritto all'indennizzo. Nella stessa direzione, con considerazioni di carattere generale, va ricordata pure Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2018, n. 27101 (concernente il vaccino contro la poliomielite per il periodo antecedente l'imposizione della sua obbligatorietà). Il testo della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, pertanto, depone nel senso che l'indennizzo è stato riconosciuto dalla legge solo ove vi sia un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio. Il fatto generatore del diritto all'indennizzo è, dunque, l'inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto. L'interpretazione letterale della norma, ma anche considerazioni di ordine sistematico che tengano conto dello scopo della disciplina in esame, come sopra riportato, portano ad escludere che il diritto all'indennizzo spetti a coloro che contraggano la malattia dopo essersi sottoposti a vaccinazione in conseguenza dell'inefficacia della stessa sul loro organismo. La L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 4, dispone, per la parte che qui rileva, che "I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; (...)". Si tratta, quindi, di una disposizione applicabile esclusivamente qualora il non vaccinato sia stato contagiato da persona vaccinata; evidentemente ancora contagiosa nonostante il trattamento sanitario ricevuto. Nella specie, anche volendo equiparare la posizione del controricorrente a quella di un non vaccinato, mancherebbe la prova della provenienza del contagio da altra persona sottoposta alla vaccinazione c.d. trivalente.

La Suprema Corte ha concluso dando continuità al principio secondo cui, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, grava sull'interessato l'onere di provare l'effettuazione della somministrazione vaccinale, il verificarsi del danno alla salute e il nesso causale tra la prima e il secondo, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (Cass. civ., sez. VI-L, 23 ottobre 2017, n. 24959).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Cost.
  • Art. 32 Cost.
  • Art. 1, L. 25 febbraio 1992, n. 210