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Diritto processuale penale

Impugnazione

07 | 07 | 2022

La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base di prove nuove

Alessia Losito

Con sentenza n. 26202 del 15 giugno 2022, depositata il 7 luglio 2022, la quinta sezione della Corte di Cassazione è tornata ad esaminate il giudizio di revisione.

È necessario anzitutto rammentare quale sia l'effettivo orizzonte cognitivo del giudice della revisione nella fase della valutazione dell'ammissibilità dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 630 c.p.p. in seguito alla scoperta di una nuova prova. In tal senso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito (Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2009, n. 44724).

In altri termini l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (ex multis Cass. pen., sez. II, 3 febbraio 2021, n. 19648; Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2017, n. 50460; Cass. pen., sez. II, 10 marzo 2015, n. 11453; Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2013, n. 18818).

La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica poi la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, questi siano riscontrabili ictu oculi (ex multis Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 20022; Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2013, n. 49113).

Infine, non è dubbio che la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (ex multis Cass. pen., sez. III, 27 giugno 2017, n. 39516).

Quanto all'onere di documentazione probatoria che grava sull'istante, deve ritenersi che, se la valutazione preliminare è tesa soltanto a riconoscere l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu oculi, l'incapacità della nuova prova a disarticolare il compendio posto a fondamento della pregressa condanna non può essere affermata a seguito di approfonditi esami e verifiche, riservati al giudizio di merito e da compiersi nel contraddittorio delle parti.

Conseguentemente il suddetto onere deve considerarsi assolto, per come del resto si desume dall'art. 633, comma 1, c.p.p., attraverso allegazioni idonee a dimostrare la serietà della prospettiva probatoria invocata a giustificazione della richiesta di revisione (ex multis Cass. pen., sez. V, 11 giugno 2014, n. 32765), mentre deve ritenersi inammissibile la richiesta di revisione che, senza allegare elementi probatori nuovi e specificatamente indicati, si sostanzi nella domanda di procedere all'esame delle persone imputate in procedimenti connessi ovvero di testimoni sulla base della ipotetica possibilità che gli stessi, se escussi nel giudizio di revisione, possano rendere dichiarazioni favorevoli al condannato (ex multis Cass. pen., sez. I, 5 dicembre 2014, n. 6897).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 630 c.p.p.
  • Art. 633 c.p.p.