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Tributario

08 | 07 | 2022

La compensazione delle spese di lite nel giudizio tributario

Carol Gabriella Maritato

Con ordinanza n. 21709 dell’8 luglio 2022, la sesta sezione civile, sottosezione tributaria, della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di compensazione delle spese di lite nel giudizio tributario.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. civ. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. civ. 7 novembre 2019, n. 28658).

in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. civ. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. civ. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass. civ. 14 marzo 2019 n. 7352). 

Nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. civ. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. civ. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. civ. 7 novembre 2019, n. 28658).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 92 c.p.c.
  • Art. 15, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546