libero accesso

Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

07 | 07 | 2022

Messa alla prova concedibile anche se l’imputato non può riparare l’intero danno cagionato

Riccardo Radi

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26046 del 5 aprile 2022, depositata il 7 luglio 2022, ha stabilito che, in tema di messa alla prova degli adulti, la valutazione dell’adeguatezza del programma presentato dall’imputato deve essere operata sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 c.p., in relazione non soltanto all’idoneità a favorire il reinserimento sociale del prevenuto, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione - in un’ottica che non sia esclusivamente retributiva ma tenda a favorire la riabilitazione, bonis operibus, del prevenuto - della sua disponibilità ad assicurare la prestazione, ai fini ripristinatori, dello sforzo massimo da lui sostenibile alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, c.p.p..

E ciò perché la norma ex art. 168-bis c.p. non prevede alcun automatismo retributivo, anzi tende a favorire la riabilitazione del prevenuto attraverso “opere buone”: è irrilevante, allora, che lo svolgimento di un’attività di pubblica utilità non produca un valore pari all’importo del pregiudizio cagionato.

Conta invece la disponibilità dell’interessato ad assicurare la prestazione a fini ripristinatori con lo sforzo massimo che può sostenere, alla luce delle sue condizioni economiche.

È accolto uno dei motivi di ricorso dell’imputato per omessa dichiarazione al fisco, mentre il sostituto procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.

Sbagliano i giudici del merito a escludere il beneficio sul rilievo che l’evasione supera i 200 mila euro e il prevenuto non ha pagato il debito con l’erario: da una parte i reati contestati risultano commessi prima che entrasse in vigore la stretta, introdotta in sede di conversione del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020, che non può essere applicata in senso retroattivo; dall’altra non si può subordinare l’ammissione alla probation all’integrale risarcimento del danno, che è indicato «ove possibile» fra le condizioni del beneficio. E dunque il risarcimento è auspicabile ma non costituisce una condizione ostativa se non risulta realizzabile.

Va detto che né il tribunale né la Corte d’appello valutano l’adeguatezza del programma presentato dall’imputato per la messa alla prova. Il giudice di secondo grado esclude il beneficio sul rilievo che anche svolgendo una prestazione di lavoro di pubblica utilità l’imputato non potrebbe pagare il debito tributario maturato negli anni d’imposta incriminati. Ma così valorizza profili che non rilevano sul piano legislativo per l’accoglimento dell’istanza. Rispetto alla riparazione da compiere il giudice può verificare le condizioni economiche del prevenuto ex art. 464-bis, comma 5, c.p.p..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 133 c.p.
  • Art. 168-bis c.p.
  • Art. 464-bis c.p.p.