Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
07 | 07 | 2022
Messa alla prova concedibile anche se l’imputato non può riparare l’intero danno cagionato
Riccardo Radi
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 26046 del 5 aprile 2022, depositata il 7 luglio 2022, ha stabilito
che, in tema di messa alla prova degli adulti, la valutazione dell’adeguatezza
del programma presentato dall’imputato deve essere operata sulla base degli
elementi evocati dall’art. 133 c.p., in relazione non soltanto all’idoneità a
favorire il reinserimento sociale del prevenuto, ma anche all’effettiva
corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla
previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al
pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione - in
un’ottica che non sia esclusivamente retributiva ma tenda a favorire la
riabilitazione, bonis operibus, del prevenuto - della sua disponibilità ad
assicurare la prestazione, ai fini ripristinatori, dello sforzo massimo da lui
sostenibile alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere
verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, c.p.p..
E ciò perché la norma ex art. 168-bis c.p. non prevede alcun
automatismo retributivo, anzi tende a favorire la riabilitazione del prevenuto
attraverso “opere buone”: è irrilevante, allora, che lo svolgimento di
un’attività di pubblica utilità non produca un valore pari all’importo del
pregiudizio cagionato.
Conta invece la disponibilità dell’interessato ad assicurare
la prestazione a fini ripristinatori con lo sforzo massimo che può sostenere,
alla luce delle sue condizioni economiche.
È accolto uno dei motivi di ricorso dell’imputato per omessa
dichiarazione al fisco, mentre il sostituto procuratore generale concludeva per
l’inammissibilità.
Sbagliano i giudici del merito a escludere il beneficio sul rilievo che l’evasione supera i 200 mila euro e il prevenuto non ha pagato il debito con l’erario: da una parte i reati contestati risultano commessi prima che entrasse in vigore la stretta, introdotta in sede di conversione del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020, che non può essere applicata in senso retroattivo; dall’altra non si può subordinare l’ammissione alla probation all’integrale risarcimento del danno, che è indicato «ove possibile» fra le condizioni del beneficio. E dunque il risarcimento è auspicabile ma non costituisce una condizione ostativa se non risulta realizzabile.
Va detto che né il tribunale né la Corte d’appello valutano l’adeguatezza del programma presentato dall’imputato per la messa alla prova. Il giudice di secondo grado esclude il beneficio sul rilievo che anche svolgendo una prestazione di lavoro di pubblica utilità l’imputato non potrebbe pagare il debito tributario maturato negli anni d’imposta incriminati. Ma così valorizza profili che non rilevano sul piano legislativo per l’accoglimento dell’istanza. Rispetto alla riparazione da compiere il giudice può verificare le condizioni economiche del prevenuto ex art. 464-bis, comma 5, c.p.p..
Riferimenti Normativi: