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Diritto penale

Delitti

07 | 07 | 2022

Il momento consumativo del delitto di usura

Serena Rollo

Con sentenza n. 26211 del 22 marzo 2022, depositata il 7 luglio 2022, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha offerto importanti precisazioni in ordine al momento consumativo del reato di usura.

Si deve anzitutto ricordare che tale delitto si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, costituito da due fattispecie (destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria) che hanno in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile e delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma a esso preordinato:

- nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già a effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì a elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito.

- nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Cass. pen., sez. II, 11 giugno 2015, n. 40380; in senso analogo: Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2020, n. 35878; Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2007, n. 26553). 

Alla luce di tale principio, nella fattispecie in esame, caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito, il delitto di usura si è consumato con il pagamento del debito: in particolare, poiché tale pagamento, nella fattispecie, era avvenuto mediante assegni bancari, il conseguimento del profitto illecito si verificava nel luogo in cui tali titoli erano posti all'incasso ovvero usati come mezzi di pagamento, mediante girata a favore di terzi. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 644 c.p.