Diritto penale
Reati in generale
22 | 07 | 2021
La desistenza volontaria nelle azioni collettive a realizzazione prolungata (concorso in rapina)
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28567 del 24 giugno 2021 (dep. 22 luglio
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha delineato l’ambito
di operatività della desistenza volontaria nel concorso di persone nel delitto
di rapina.
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli
atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come
preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo
definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato
ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire
l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di
eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Cass. pen., sez. II,
4 maggio 2017, n. 24302).
La desistenza volontaria, che presuppone un tentativo
incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da
cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai
quali può al più operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che
valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Cass.
pen., sez. II, 20 marzo 2018, n. 16054).
Dunque, una volta organizzata, pianificata e preparata la
rapina, con atti della esecuzione già in procinto di perfezionarsi in rinnovati
precisi momenti, l'intervento di cause esterne impeditive non costituisce
affatto manifestazione di desistenza e, ancor meno, sintomo di inidoneità degli
atti.
In particolare, in caso di concorso di persone, non può
ravvisarsi desistenza nella condotta del complice che, avviato il percorso, si
arresti alla fase preparatoria, lasciando la consumazione ai correi: una volta
ideato e pianificato il proposito criminoso, offrendo le indicazioni cognitive
e strategiche necessarie ad agire e perfino il materiale supporto logistico, la
desistenza manifestata dal correo, per sua intima scelta, non può infatti
sortire effetti sulla punibilità (in concorso) per il fatto realizzato dagli
attori materiali.
Ed invero, nelle azioni collettive, la compartecipazione
logistica accresce, di per sé, le possibilità causali di verificazione
dell'evento e, soprattutto, rafforza negli esecutori la volontà collettiva di
ottenere il risultato, ponendosi come ingrediente idoneo ad essere qualificato
in termini di “componente” di una più ampia causalità psichica intesa come
condizionamento volitivo dei soggetti agenti, alcuni dei quali determinano la
concreta azione delittuosa (Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478).
Si intende affermare che l'azione collettiva è caratterizzata
tanto da una convergenza di attività materiali, che da un fenomeno di reciproco
rafforzamento psichico, che si realizza tra i soggetti ideatori e co-esecutori,
al di là del tradizionale rapporto di dipendenza psichica inquadrabile nella (sola)
relazione intercorsa tra il mandante e l'esecutore materiale.
In tali casi, la desistenza deve risultare dal compimento di un comportamento significativo dal quale poter desumere che il soggetto abbia volontariamente e in concreto interrotto la propria condotta di partecipazione alla commissione del reato ed abbia altresì eliminato il contributo causale in precedenza fornito.
Quindi, conclude la Suprema Corte, nelle azioni collettive a realizzazione prolungata, il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è di per sé sufficiente ad integrare la desistenza, occorrendo un quid pluris consistente nell'annullamento del contributo offerto, anche dagli altri partecipi, alla realizzazione collettiva dell'illecito.
Riferimenti Normativi: