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Diritto penale

Reati in generale

22 | 07 | 2021

La desistenza volontaria nelle azioni collettive a realizzazione prolungata (concorso in rapina)

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 28567 del 24 giugno 2021 (dep. 22 luglio 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha delineato l’ambito di operatività della desistenza volontaria nel concorso di persone nel delitto di rapina.

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2017, n. 24302).

La desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può al più operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Cass. pen., sez. II, 20 marzo 2018, n. 16054).

Dunque, una volta organizzata, pianificata e preparata la rapina, con atti della esecuzione già in procinto di perfezionarsi in rinnovati precisi momenti, l'intervento di cause esterne impeditive non costituisce affatto manifestazione di desistenza e, ancor meno, sintomo di inidoneità degli atti.

In particolare, in caso di concorso di persone, non può ravvisarsi desistenza nella condotta del complice che, avviato il percorso, si arresti alla fase preparatoria, lasciando la consumazione ai correi: una volta ideato e pianificato il proposito criminoso, offrendo le indicazioni cognitive e strategiche necessarie ad agire e perfino il materiale supporto logistico, la desistenza manifestata dal correo, per sua intima scelta, non può infatti sortire effetti sulla punibilità (in concorso) per il fatto realizzato dagli attori materiali.

Ed invero, nelle azioni collettive, la compartecipazione logistica accresce, di per sé, le possibilità causali di verificazione dell'evento e, soprattutto, rafforza negli esecutori la volontà collettiva di ottenere il risultato, ponendosi come ingrediente idoneo ad essere qualificato in termini di “componente” di una più ampia causalità psichica intesa come condizionamento volitivo dei soggetti agenti, alcuni dei quali determinano la concreta azione delittuosa (Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478).

Si intende affermare che l'azione collettiva è caratterizzata tanto da una convergenza di attività materiali, che da un fenomeno di reciproco rafforzamento psichico, che si realizza tra i soggetti ideatori e co-esecutori, al di là del tradizionale rapporto di dipendenza psichica inquadrabile nella (sola) relazione intercorsa tra il mandante e l'esecutore materiale.

In tali casi, la desistenza deve risultare dal compimento di un comportamento significativo dal quale poter desumere che il soggetto abbia volontariamente e in concreto interrotto la propria condotta di partecipazione alla commissione del reato ed abbia altresì eliminato il contributo causale in precedenza fornito. 

Quindi, conclude la Suprema Corte, nelle azioni collettive a realizzazione prolungata, il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è di per sé sufficiente ad integrare la desistenza, occorrendo un quid pluris consistente nell'annullamento del contributo offerto, anche dagli altri partecipi, alla realizzazione collettiva dell'illecito.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 110 c.p.
  • Art. 628 c.p.