Diritto penale
Delitti
07 | 07 | 2022
Il fallimento quale condizione estrinseca di punibilità nei reati di bancarotta fraudolenta prefallimentare
Giulia Claudia Barboni
Con sentenza n. 26184 del 15 giugno 2022 (dep.
7 luglio 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha esteso il
principio secondo il quale il fallimento è una condizione estrinseca di
punibilità, già dettato dalla giurisprudenza di legittimità per le fattispecie
di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a tutte le ipotesi di bancarotta
fraudolenta prefallimentare. Tale condizione è deputata a delimitare l’area del
penalmente illecito alle sole condotte lesive, di per sé, dell’interesse
creditorio (In tal senso, Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2018, n. 2899).
In particolare, la Corte Suprema ha chiarito
che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è un reato di pericolo (tra
le altre, Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2016, n. 533); la pericolosità della
condotta deve essere valutata in relazione allo specifico interesse protetto
dalla fattispecie incriminatrice, quale quello di necessaria informazione,
completa ed attendibile, che l’imprenditore deve offrire ai creditori, per
permettere loro di valutare la consistenza patrimoniale destinata a garanzia
dei loro crediti (Così, Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2018, n.1925)
Più nel dettaglio, si tratta di un pericolo concreto la cui sussistenza va esclusa quando la condotta dell’agente non ha compromesso nel caso specifico, concretamente, l’interesse dei creditori, e dei terzi, ad una attendibile e completa rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Mutatis
mutandis, la Corte di Cassazione, a proposito del delitto di bancarotta
fraudolenta prefallimentare patrimoniale, ha già avuto modo di precisare che il
pericolo previsto dalla relativa fattispecie incriminatrice non può che essere
correlato all’idoneità dell’atto di depauperamento a creare un vulnus all’integrità della garanzia dei
creditori in caso di apertura di procedura concorsuale (Cass. pen., sez. V, 24
marzo 2017, n. 17819). In senso difforme, infatti, gli Ermellini hanno escluso
la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare
in tutte le ipotesi in cui, per la minima entità delle operazioni, realizzate
quando la società era in bonis, non
fosse stato concretamente compromesso l’interesse creditorio alla conservazione
della consistenza patrimoniale della società (Cass. pen., sez. V, 4 giugno
2014, n. 35093).
Dunque, le fattispecie di bancarotta
fraudolenta prefallimentare, patrimoniale e documentale, sono reati di pericolo
concreto, tesi a tutelare, rispettivamente, l’integrità della garanzia
patrimoniale dei creditori e l’interesse creditorio ad un’attendibile e
completa informazione della consistenza patrimoniale della società, bene
giuridico quest’ultimo la cui titolarità è superindividuale. Infatti, il
mercato, all’interno del quale la società, quale operatore economico, è
destinata ad operare, è un sistema nel quale l’efficienza delle dinamiche
concorrenziali dipende, ineludibilmente, dalla maggiore o minore informazione
garantita ai singoli operatori coinvolti.
L’interesse creditorio all’informazione è, quindi, leso dalla commissione di una delle condotte indicate nell’art. 216, comma 1, n. 2 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, a prescindere dal fallimento, il quale rappresenta solo una successiva ed eventuale condizione di punibilità delle condotte medesime, già di per sé offensive.
Il fallimento, dunque, è un evento estraneo all’offesa tipica e, quindi, alla sfera di volizione del soggetto agente.
Riferimenti Normativi: