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Diritto civile

Persone e Famiglia

13 | 07 | 2021

Lo “stato di abbandono” che giustifica la dichiarazione di adottabilità (da intendersi sempre come soluzione estrema)

Gian Ettore Gassani

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 luglio 2021, n. 19946, ha spiegato cosa deve intendersi per “stato di abbandono” che giustifica la dichiarazione di adottabilità.

In base all’art. 1, L. 4 maggio 1983, n. 184 (Legge sull’adozione), è diritto del minore vivere e crescere nella propria famiglia di origine, ma ciò fino a che non sussista situazione di abbandono, la quale, ai sensi dell'art. 8 stessa legge, consiste nella mancanza di assistenza materiale e morale, grave e irreversibile.

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione (Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2000, n. 5580; Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4503).

Poiché il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una "soluzione estrema" – essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall’art. 1, L. n. 184/1983 –, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2018, n. 7559). 

Ebbene, secondo la Suprema Corte, nel caso in esame i giudici di appello hanno dato corretta applicazione a detti principi, giacché nell'esaminare l'impugnazione concernente il ravvisato stato di abbandono del minore, hanno preso in esame le doglianze proposte in merito alla errata valutazione delle capacità genitoriali, alla mancanza di un progetto di sostegno alla genitorialità, nonché alla mancata valutazione della rete parentale accertando la assenza di idoneità genitoriale e lo stato di abbandono del minore alla luce delle complessive risultanze istruttorie e la sostanziale assenza di rapporti madre/figlio; in particolare hanno rammentato che il minore, ancora neonato di pochi mesi di vita era stato vittima di un grave episodio di maltrattamenti, che gli aveva causato lesioni cerebrali conseguenti ad eventi post traumatici, denunciato dalla azienda sanitaria, al quale era conseguito l'avvio di un procedimento penale a carico di entrambi i genitori e la proposizione di un ricorso del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni per l'adozione delle misure a tutela del minore. In merito a tale gravissimo episodio, conclude la Corte di Cassazione, la corte distrettuale non si è limitata a valorizzare i conseguenti profili di responsabilità penale, ma ha rimarcato che il successivo intervento del tribunale per i minorenni e dei Servizi Sociali aveva consentito di accertare la sussistenza di una complessiva situazione di grave pregiudizio del minore in ragione della situazione familiare e delle riscontrate carenze e fragilità genitoriali, in particolare della madre; peraltro, nel periodo in cui la madre e il figlio erano stati accolti in comunità, questa aveva mostrato gravi carenza nella cura e nella soddisfazione dei bisogni primari del bambino.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1, L. 4 maggio 1983, n. 184 (legge sull'adozione)
  • Art. 8, L. 4 maggio 1983, n. 184 (legge sull'adozione)