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Diritto penale

Reati in generale

05 | 07 | 2022

La circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso

Alessia Losito

Con sentenza n. 25612 del 4 maggio 2022, depositata il 5 luglio 2022, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’aggravante dell’uso del metodo mafioso è una caratteristica dell’azione, da considerarsi quale circostanza oggettiva così come disciplinata dall’art. 70 punto 1) c.p. a mente del quale “sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso”.

Ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso, l’azione illecita deve essere compiuta riferendosi, sia pure solo in modo contratto o implicito, al potere intimidatorio in astratto riferibile ad un gruppo organizzato dotato di elevata capacità criminale”, no rilevando, in tale valutazione, l’elemento psicologico della vittima, ossia l’effetto che l’azione minatoria ha sulla vittima. Il riconoscimento dell’aggravante assume contorni oggettivi: non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosa cui riferire in concreto le modalità d’azione essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2019, n. 36431; Cass. pen., sez. II, 25 marzo 2015, n. 16053; Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2017, n. 41772 del 13/06/2017); non è necessario che l'autore del reato faccia parte di una associazione di tipo mafioso, applicandosi a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile – stando alle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. – a una delle due forme in cui può atteggiarsi, con la precisazione che, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2004, n. 2612; Cass. pen., sez. II, 31 marzo 1998, n. 2204); non rileva l'effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza di natura “oggettiva" e, dunque, inerente alle modalità dell’azione. In tal senso, il metodo utilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma è necessario che si concretizzi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2007, n. 21342; Cass. pen., sez. VI, 26 maggio 2011, n. 28017; Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2018, n. 22554). Di tutta evidenza che il metodo mafioso sia da configurarsi come una caratteristica della condotta, caratterizzata per essere consumata mediante la sola evocazione - anche senza espliciti riferimenti - del potere criminale di gruppi organizzati dotati di elevata e nota capacità criminale. Tale evocazione deve presentare caratteristiche "oggettive" idonee a collegare la condotta illecita ad un ipotetico gruppo organizzato, non essendo necessario quale elemento rilevante il concreto effetto dell'azione illecita sulla vittima, che può essere più o meno resiliente all’intimidazione. Si tratta, pertanto, di una circostanza aggravante, caratterizzata da condotte atte a "costringere la vittima e ad assoggettarla”: il che non significa che non possa essere rinvenuta anche in relazione a condotte criminose "isolate" e, dunque, autosufficienti, ovvero non funzionali ad un obiettivo costrittivo immediato, bensì legate alla creazione di un diffuso clima di intimidazione.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha analizzato la condotta di danneggiamento tenuta dall’imputato, così come disciplinata dall’art. 635 c.p.: nello specifico, il ricorrente, congiuntamente ad altre persone travisate con caschi, aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro alcune autovetture di proprietà di un’impresa impegnata nella gestione di opere pubbliche. Tale condotta, secondo la Suprema Corte, è stata ritenuta legittimamente aggravata dal ricorso all’uso del “metodo mafioso”, tenuto conto delle modalità eclatanti dell’azione, evocative della sussistenza di un gruppo criminale dotato di elevata capacità criminale (nulla rilevando, in tal senso, che – allo stato degli atti – non sia emerso il nesso fra tale danneggiamento ed eventuali azioni estorsive rivolte nei confronti dell’impresa danneggiata). A conferma, deve aggiungersi che, in sede di valutazione di merito, si è riscontrato che l’autore della condotta stessa era vicino ad esponenti appartenenti a clan mafiosi. In riferimento a quest’ultimo aspetto, alla luce del principio appena esposto, la Suprema Corte ha concluso nel senso che, sebbene l’esistenza di un’associazione mafiosa e la partecipazione alla stessa non siano elementi necessari per riconoscere l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, tuttavia, tali circostanze, come nel caso di specie, confortano e confermano la legittimità del giudizio in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 70 c.p.
  • Art. 416-bis c.p.