Diritto processuale penale
Esecuzione
22 | 07 | 2021
I colloqui in videochiamata per i detenuti sottoposti al regime differenziato del 41-bis, L. 354/1975 ai tempi del Covid-19
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28614 del 20 maggio 2021 (dep. 22 luglio
2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito la
necessità di garantire il diritto ai colloqui visivi anche per i detenuti sottoposti
al regime differenziato di cui all’art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento
penitenziario), con particolare riferimento alle modalità “da remoto” collegate
all’emergenza pandemica da Covid-19.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i colloqui visivi
costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento
di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni
della legge sull’ordinamento penitenziario, quali l’art. 28 – secondo cui particolare
cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei
detenuti e degli internati con le famiglie –, l’art. 18, comma 3 – che riconosce
particolare favore ai colloqui con i familiari –, l’art. 1, comma 6, e 15
– i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza
anche ai fini dell'attività di rieducazione del condannato.
Un diritto, quello ai colloqui, che, peraltro, presenta un
saldo radicamento sul piano costituzionale e convenzionale sicché le
limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e
devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico
e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle
libertà altrui (Cass. pen., sez. I, 22 giugno 2020, n. 23819).
Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato del c.d. carcere duro, ai quali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero di essi e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di effettuarli. Infatti, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 1-quater, lett. b), Ord. pen., il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
Nondimeno, va ribadito che secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale, la disciplina più restrittiva prevista per i detenuti sottoposti al suddetto regime può ritenersi giustificata a condizione che le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse alle esigenze di ordine e di sicurezza e che esse siano non altrimenti gestibili, atteso che, ove le limitazioni non siano funzionali a tali esigenze, esse assumerebbero una portata puramente afflittiva, esulante dagli scopi che l'ordinamento attribuisce alla disciplina in questione (Corte cost., sent. 5 maggio 2020, n. 97).
La Corte di cassazione ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto a regime differenziato – ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen. –, può essere autorizzato a effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal citato regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza. Ciò in quanto tali modalità di esecuzione del colloquio da remoto, che l'Amministrazione ha espressamente previsto per i detenuti riconducibili al circuito della c.d. media sicurezza, appaiono in grado di garantire una forma di contatto a distanza senza pregiudizio per le esigenze di tutela della collettività che sono proprie del regime differenziato e che costituiscono il criterio essenziale per verificare se la disciplina di maggior rigore sia giustificata.
Il colloquio in videochiamata appare conforme anche alle esigenze poste alla base della disciplina introdotta dal D.L. 10 maggio 2020, n. 29 – dettato per la gestione della cd. emergenza Covid-19 – che ha previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere «a distanza» i colloqui con i congiunti, proprio per la impossibilità di effettuare i colloqui in presenza determinata dalla situazione pandemica; senza che, peraltro, la disciplina distingua tra i detenuti cui è riferibile, sicché da essa possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento.
Riferimenti Normativi: