Diritto processuale penale
Misure cautelari
22 | 07 | 2021
Richiesta di revoca della misura cautelare e preclusione derivante dal c.d. “giudicato cautelare”
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28643 del 27 maggio 2021 (dep. 22 luglio
2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha indicato la
portata del c.d. giudicato cautelare.
In tema di misure cautelari, costituisce consolidato
orientamento nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale sono
considerate ammissibili tutte le istanze che prospettano questioni mai valutate
in precedenza, atteso che il giudicato cautelare copre solo il dedotto – per il
principio della funzionalità del processo consacrato nell'art. 111 Cost., non
potendo il sistema accettare la formulazione dei medesimi rilievi un numero
indefinito di volte – e non il deducibile (Cass. pen., sez. un., 1° luglio
1992, n. 11).
In tal senso, le Sezioni Unite che, con la sentenza
"Buffa" (Cass. pen., sez. un., 8 luglio 1994, n. 11), hanno chiarito
che, il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare,
non incontra alcuna preclusione, quanto all'accertamento della carenza
originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari, nella
mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt.
309, comma 1, e 311, comma 2, c.p.p., precisando che una preclusione
processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito
del procedimento incidentale di impugnazione, dalla corte suprema ovvero dal tribunale
in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari;
ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa
giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre
anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente
o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia
di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni
che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto
logico di quelle espressamente dedotte.
La preclusione derivante dal cosiddetto "giudicato
cautelare", dunque, attiene alle singole questioni e non al procedimento
previsto dall'art. 299 c.p.p. che può essere sempre attivato dall'interessato.
Conseguentemente il giudice adito con la richiesta di revoca
o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può
limitarsi a richiamare le conclusioni della precedenti procedure de
libertate, qualora siano state riproposte questioni già valutate in
precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato
cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto
ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate
dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura.
La ratio di ciò risiede nell'esigenza, avvertita da ogni ordinamento processuale attento alle questioni riguardanti i diritti di libertà nel processo penale, di consentire una permanente e costante verifica dei presupposti della custodia cautelare sicché le preclusioni endoprocessuali, tra cui il cosiddetto "giudicato cautelare", si giustificano esclusivamente sulla base del fatto che tendono a consentire un più agevole ricorso alla motivazione per relationem al fine di disattendere richieste ripetitive e defatiganti (Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2015, n. 32707).
Quindi, conclude la Suprema Corte, la preclusione derivante dal cosiddetto “giudicato cautelare” attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 c.p.p., sempre attivabile dall'interessato; con la conseguenza che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca, può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza.
Riferimenti Normativi: