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Diritto processuale penale

Misure cautelari

22 | 07 | 2021

Richiesta di revoca della misura cautelare e preclusione derivante dal c.d. “giudicato cautelare”

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 28643 del 27 maggio 2021 (dep. 22 luglio 2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha indicato la portata del c.d. giudicato cautelare.

In tema di misure cautelari, costituisce consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale sono considerate ammissibili tutte le istanze che prospettano questioni mai valutate in precedenza, atteso che il giudicato cautelare copre solo il dedotto – per il principio della funzionalità del processo consacrato nell'art. 111 Cost., non potendo il sistema accettare la formulazione dei medesimi rilievi un numero indefinito di volte – e non il deducibile (Cass. pen., sez. un., 1° luglio 1992, n. 11).

In tal senso, le Sezioni Unite che, con la sentenza "Buffa" (Cass. pen., sez. un., 8 luglio 1994, n. 11), hanno chiarito che, il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare, non incontra alcuna preclusione, quanto all'accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari, nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309, comma 1, e 311, comma 2, c.p.p., precisando che una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla corte suprema ovvero dal tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari; ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte.

La preclusione derivante dal cosiddetto "giudicato cautelare", dunque, attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 c.p.p. che può essere sempre attivato dall'interessato.

Conseguentemente il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le conclusioni della precedenti procedure de libertate, qualora siano state riproposte questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura.

La ratio di ciò risiede nell'esigenza, avvertita da ogni ordinamento processuale attento alle questioni riguardanti i diritti di libertà nel processo penale, di consentire una permanente e costante verifica dei presupposti della custodia cautelare sicché le preclusioni endoprocessuali, tra cui il cosiddetto "giudicato cautelare", si giustificano esclusivamente sulla base del fatto che tendono a consentire un più agevole ricorso alla motivazione per relationem al fine di disattendere richieste ripetitive e defatiganti (Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2015, n. 32707). 

Quindi, conclude la Suprema Corte, la preclusione derivante dal cosiddetto “giudicato cautelare” attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 c.p.p., sempre attivabile dall'interessato; con la conseguenza che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca, può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 13 Cost.
  • Art. 111 Cost.
  • Art. 299 c.p.p.