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Diritto processuale penale

04 | 07 | 2022

I criteri generali di valutazione dell'imparzialità del giudice

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 25530 del 3 giugno 2022 (dep. 4 luglio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha principio secondo cui non sussiste alcuna incompatibilità per il giudice che, dopo avere pronunciato ordinanza di inammissibilità della revisione, venga chiamato a decidere su nuova richiesta di revisione concernente lo stesso soggetto e la medesima sentenza (Cass. pen., sez. V, 13 ottobre 2021, n. 44685).

L'istituto dell'incompatibilità (art. 34 c.p.p.) è teso a prevenire situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, non riguarda invece i diversi procedimenti che possano essere generati dallo stesso fatto storico. Le norme sull'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento sono volte ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla "forza della prevenzione" - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. In questa prospettiva, il comma 1 dell'art. 34 c.p.p., si occupa, in via prioritaria, delle ipotesi di incompatibilità "verticale", determinata dalla catena devolutiva; ma limita tale incompatibilità - sia essa "ascendente" o "discendente" - al giudice che, in un grado del procedimento, abbia pronunciato o' concorso a pronunciare sentenza, con ciò escludendo che l'incompatibilità si determini a fronte dell'avvenuta pronuncia di provvedimenti effimeri, resi nell'ambito di diversi giudizi.

Deve escludersi, invece, che in sede di revisione sussistano situazioni di incompatibilità "orizzontale", atteso che «come attività pregiudicante ai fini dell'incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p. va intesa quella che implica una valutazione nel merito sull'accusa, e come sede pregiudicata quella giurisdizionale diretta a decidere sul merito stesso dell'accusa o di una misura de libertate» (Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2016, n. 20685).

In ordine ai criteri generali di valutazione dell'imparzialità del giudice, richiesta dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è consolidata nel ritenere che l'imparzialità deve essere apprezzata secondo due criteri: il criterio soggettivo consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcetta rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame e, sotto tale profilo, l'imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria; il criterio oggettivo impone, invece, di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità, sicché «non si deve solo fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta». In tal senso, la Corte EDU valorizza la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell'accusato (ex plurimis, Corte EDU, sent. 16 ottobre 2018, Daineliene contro Lituania).

La delibazione della stessa questione di ammissibilità della domanda di revisione da parte di un medesimo Collegio della Corte d'appello, realizzatasi sulla base di elementi di valutazione differenti ed accresciuti, non può pertanto creare alcun allarmante pregiudizio incidente sulla neutralità del giudice.

In ogni caso, secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte, l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. a), c.p.p., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 34 c.p.p.