Diritto processuale penale
Prove
22 | 07 | 2021
La prova indiziaria: rilevanza e valutazione da parte del giudice
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28592 del 19 marzo 2021 (dep. 22 luglio
2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sul valore da attribuire alla prova indiziaria.
È noto che non esiste una definizione codicistica o comunque
normativa dell'indizio, il quale – ai fini della formulazione del giudizio di
colpevolezza finale – è soltanto richiamato nell'art. 192 c.p.p. come possibile
base dimostrativa di un fatto in presenza in primis di una pluralità di indizi
(manifestata dall'uso del termine al plurale), che devono necessariamente
essere gravi, precisi e concordanti.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, l'indizio
può essere definito come un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata
su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla
dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto
sillogismo giudiziario; in altri termini, è possibile che da un fatto accertato
sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto
indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti e in tal caso può
pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli
indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, c.p.p.
(Cass. pen., sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682).
Gli indizi, quindi, devono corrispondere a dati di fatto
certi – e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di
verosimiglianza – e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere elevata
probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, precisi, cioè non
equivoci, e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti
tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che, in
mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango
di prova idonea a fondare la responsabilità penale.
Il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato; il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cit. e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2013, n. 4663). Il principio secondo il quale l'indizio, per essere valorizzato ai sensi della menzionata disposizione, deve avere il carattere della certezza, non incide sull'operatività dell'ineludibile regola per cui il fatto indiziante può entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice solo attraverso gli ordinari meccanismi di acquisizione probatoria i quali, proprio perché tali, implicano necessariamente un margine più o meno ampio di valutazione in ordine all'attitudine del mezzo probatorio di volta in volta assunto come dimostrativo di quel fatto ad assolvere alla funzione assegnatagli. La certezza da attribuire al fatto indiziante non è, quindi, concettualmente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevolezza, posto che l'una e l'altra debbono necessariamente appoggiarsi ad elementi probatori da valutarsi secondo la regola generale dettata dall'art. 192, comma 1, c.p.p., con l'unica differenza che, nel primo caso, essi hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima.
Pertanto, conclude la Suprema Corte, è indubitabile che anche quando il complesso probatorio è precipuamente indiziario, il giudice deve valutarlo dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, in ossequio alla precisa metodologia di validazione del ragionamento indiziarlo che si compone di due fasi: la prima, consistente nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa; la seconda, rappresentata dall'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore, secondo il criterio dell'alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Riferimenti Normativi: