Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
22 | 07 | 2021
La rilevanza nel giudizio di merito delle dichiarazioni rese dagli “informatori” nella fase sommaria
Giovanna Spirito
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza
del 22 luglio 2021, n. 21072, ha spiegato quale rilevanza assumono, nel c.d.
merito possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria da parte dei c.d.
informatori.
Nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice (Cass. civ., sez. II, 8 maggio 2019, n. 12089).
Le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove
siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del
giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi
atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri
testimoni, mentre devono essere qualificati come “informatori" - le cui
dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali
indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie
informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., ai fini
dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte" (Cass.
civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24705).
La Suprema Corte ha colto l’occasione per rimarcare l’inammissibilità della richiesta di rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie: la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione, deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cit.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892 del 2016).
La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c., dunque, è ammissibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; da ciò l'inammissibilità della doglianza prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2014, n. 13960).
Riferimenti Normativi: