Diritto penale
Delitti
30 | 06 | 2021
La non punibilità della mera utilizzazione e del godimento personale del profitto del reato nel delitto di autoriciclaggio
Giulia Faillaci
Con sentenza del 28 aprile 2021 (dep. 30 giugno 2021), n. 25021, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto il punto sull’ambito di applicazione del reato autoriciclaggio di cui all’art. 648ter.1 c.p. che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La norma risponde alla necessità di evitare che l’autore del delitto presupposto compia operazioni di sostituzione volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Cass. pen., sez. II, 11 settembre 2019, n. 37606).
Il legislatore, raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla dottrina – secondo cui le attività dirette all'investimento dei profitti operate dall'autore del delitto contro il patrimonio costituiscono post factum non punibili – ha inserito al comma 4 dell’art. 648ter.1 cit. una speciale causa di non punibilità, in base alla quale, fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La rilevanza penale delle condotte viene limitata, così, ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate appunto ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile).
La non punibilità, infatti, trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale – punizione di due volte per lo stesso fatto –, ma solamente a condizione che l'agente si limiti al mero utilizzo o godimento dei beni provento del delitto presupposto senza che ponga in essere alcuna attività decettiva, quand’anche la suddetta condotta sia finalizzata ad utilizzare o meglio godere dei suddetti beni (Cass. pen., sez. II, 16 luglio 2019, n. 36522).
Peraltro, ricorda la Corte, in tema di autoriciclaggio, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (Cass. pen., sez. II, 15 settembre 2020, n. 27228; Cass. pen., sez. II, 7 giugno 2018, n. 30401).
Con tale previsione, quindi, il legislatore ha richiesto che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a fare ritenere che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo, ma sempre finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, ipotesi, questa, non ravvisabile nell'ipotesi in cui il denaro resti nella titolarità dello stesso autore del fatto illecito (Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074).
Di conseguenza, concludono i giudici della Suprema Corte, il versamento del profitto del reato presupposto su conto corrente intestato al medesimo autore del primo è inidoneo a integrare gli estremi del delitto di autoriciclaggio.
Riferimenti Normativi: