Diritto penale
Delitti
30 | 06 | 2022
Associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere alla luce dei principi di materialità e offensività della condotta
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 24940 del 15 febbraio 2022 (dep. 30 giugno 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico ex art. 270-bis c.p., alla luce dei principi generali di materialità e necessaria offensività della condotta.
Le associazioni con finalità di terrorismo internazionale, specie quelle di matrice islamista e jihadista presentano una struttura peculiare rispetto alle organizzazioni criminali e terroristiche interne, composte da persone, mezzi e luoghi di incontro, essendo caratterizzate da un'adesione aperta, anche se non indiscriminata, di regola realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, da un lato consentendo la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione.
La spiccata pericolosità di tali organizzazioni trova causa nella loro fluidità strutturale: non richiedono forme particolari per l'assunzione del ruolo partecipativo, non si qualificano per articolazioni organizzative statiche ma, facendo leva sull'intensità della cifra ideologica, possono reclutare adepti anche soltanto incitando alla jihad, da realizzare non già attraverso una pianificazione centralizzata di atti violenti ma per mezzo di scelte autonome del singolo quanto all'individuazione del luogo e degli strumenti di commissione del fatto e alle vittime da colpire, qualificate soltanto dall'essere infedeli, miscredenti, e quindi non aderenti a un determinato credo religioso. E coerentemente a tale modello strutturale, che si è definito "polverizzato", è stata analizzata la peculiare modalità di adesione del partecipe, desumibile da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto. Così, si è affermato che l'adesione ad un'associazione di matrice jihadista può avvenire con modalità spontaneistiche e "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o le propaggini finali, anche mediatamente e flebilmente riconducibili alla "casa madre", purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione.
In tale prospettiva, si sono ritenuti rilevanti i propositi di partire per combattere gli "infedeli", la dichiarata vocazione al martirio e l'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, ovverossia che esista un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente. A garanzia della rispondenza di tale modello partecipativo ai principi generali di materialità e necessaria offensività delle condotte penalmente rilevanti, si è richiesto che la condotta di partecipazione consista in un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in attuazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Sotto altro connesso profilo, la Suprema Corte ha ricordato che integra il reato di apologia di uno o più delitti, previsto dall'art. 414 c.p., la diffusione di un documento di contenuto apologetico mediante il suo inserimento su un sito internet privo di vincoli di accesso, in quanto tale modalità ha una potenzialità diffusiva indefinita. Integra il reato di istigazione a delinquere, la diffusione, mediante l'inserimento su profilo personale Facebook, di comunicazioni contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico siro-iracheno e all'Isis che ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis c.p., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa.
Riferimenti Normativi: