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Diritto amministrativo

Organizzazione amministrativa

22 | 07 | 2021

La professione di architetto e di ingegnere: il Consiglio di Stato delinea il riparto di competenze

Cristina Tonola

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5510 del 22 luglio 2021, ha delineato il riparto delle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti.

In termini generali, esso è regolato, in modo vincolante, dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (recante il regolamento delle professioni di architetto e di ingegnere) e, in particolare, dagli artt. 51, 52 e 54, non superati dal più recente d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”), anche alla luce dei richiami di cui ai relativi artt. 16, comma 1 e 46, comma 2, che lasciano ferme “le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa” (Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2021, n. 1255; 17 luglio 2019, n. 5012). Il riparto di competenze fra l’una e l’altra professione è dunque stabilito ex lege in modo vincolante, non potendo neppure essere derogato – afferendo alla qualificazione funzionale delle diverse categorie professionali – dalla lex specialis di gara (Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027).

In tale contesto, la giurisprudenza amministrativa riconosce, in chiave generale, che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54, R.D. n. 2537/1925 cit. (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2019, n. 5012; Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938). In questa prospettiva, nello stabilire l’ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti, la giurisprudenza ha confermato l’orientamento tradizionale, in ordine alla ricomprensione nell’esclusivo appannaggio della professione di ingegnere delle opere di carattere più marcatamente tecnico-scientifico, fra cui quelle di ingegneria idraulica, di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2018, n. 6552; Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1550). Alla luce del riparto di competenze così tracciato, in relazione alle opere esulanti dall’ambito funzionale dell’architetto, quest’ultimo non è abilitato alla sottoscrizione di documenti tecnici neppure se relativi a proposte progettuali migliorative o varianti (Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2021, n. 1255).

D’altra parte, solo in presenza di opere rigorosamente accessorie a quelle edili è ammissibile un’abilitazione estensiva in capo al professionista architetto (Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2015, n. 1692; 11 febbraio 2021, n. 1255), atteso che il concetto di opere di edilizia civile si estende sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici laddove posti a corredo del fabbricati (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1550; sez. V, 27 settembre 2018, n. 6552); occorre, quindi, che vi sia un nesso di precipua accessorietà fra l’intervento e l’edificio, e cioè che il primo risulti strettamente servente un’opera di edilizia civile per poter rientrare nel perimetro di competenza (anche) dell’architetto (Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2015, n. 1692). 

lla luce di ciò, è stato escluso che un architetto possa, in luogo di un ingegnere, condurre i lavori relativi ad opere idrauliche (Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2016, n. 2095); allo stesso modo, la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è da ritenersi di pertinenza degli ingegneri. Infatti, il discrimine tra le professioni di ingegnere e di architetto è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del d.P.R. n. 328/2001 cit.; pertanto, se gli adeguamenti sono certamente possibili in riferimento al concetto di edilizia civile, interpretabile estensivamente, restano, invece, di pertinenza della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall’edilizia civile rientrante nella comune competenza. In particolare, le opere idrauliche, specialmente se interferenti con fiumi e corsi d’acqua, richiedono capacità professionali per l’analisi dei fenomeni idrologici e idraulici e presuppongono l’applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico); per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, alla luce della delineata normativa, non hanno competenze riconosciute in materia (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6593).

Riferimenti Normativi:

  • R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537
  • D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328