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Diritto penale

30 | 06 | 2022

La Consulta sulla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente a seguito di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 163 del 30 giugno 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

A tale conclusione, ha osservato la Consulta, inducono i seguenti elementi: a) la connotazione sanzionatoria dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti; b) la funzione premiale del lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, pena sostitutiva il cui positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a metà della durata della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo; c) la «piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto» (Corte cost., 9 aprile 2019, n. 76 del 2019), ove la messa alla prova sia stata concessa in un procedimento per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, in quanto sia il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, sia la messa alla prova ex art. 168-bis c.p., consistono nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.

Ne discende la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell’estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell’identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest’ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante, come visto, condotte riparatrici da parte dell’imputato, nonché l’affidamento dello stesso al servizio sociale.

Tale irragionevolezza si manifesta nei limiti dei casi regolati dalla fattispecie dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, utilizzata come norma di raffronto, la quale ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada.

La rilevata manifesta irragionevolezza della scelta contenuta nell’art. 224, comma 3, cod. strada non è scalfita dalla base volontaria della messa alla prova dell’adulto, applicabile solo a richiesta dell’imputato, né dalla considerazione che il lavoro sostitutivo deve svolgersi «in via prioritaria» nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale, né dal rilievo che l’estinzione del reato in tal caso prescinde da un accertamento della responsabilità penale, rimanendo innegabile la connotazione sanzionatoria dell’istituto e comune il dato comparativo qualificante della prestazione lavorativa positivamente resa in favore della collettività.

Lo speciale “microsistema” degli istituti incentivanti di natura “premiale” operante nel trattamento sanzionatorio del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, ove non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve, dunque, includere anche il regime, connotato da una medesima ratio, della messa alla prova per gli imputati adulti.

Questo istituto, invero, configurando una autonoma causa di estinzione del reato, non era ancora previsto dall’ordinamento al momento della introduzione sia del censurato art. 224, comma 3, cod. strada, sia del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d), L. n. 120 del 2010. Resta fermo, d’altra parte, il disposto dell’art. 168-ter c.p. secondo il quale l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Infatti, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida può continuare ad essere applicata, sia pure nei più favorevoli termini previsti dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, nel caso in cui il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), del medesimo codice, sia estinto per esito positivo della messa alla prova.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 168-bis c.p.
  • Art. 186, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
  • Art. 224, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)