Diritto civile
Persone e Famiglia
30 | 06 | 2022
Per la Corte di Strasburgo il rapporto madre-figlio non prevale su quello padre-figlio
Denise Campagna
La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU), con sentenza del 30 giugno 2022, ha riscontrato una violazione degli
artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte della
Grecia. Le due disposizioni tutelano, rispettivamente, il diritto al rispetto
della vita familiare e il divieto di discriminazione.
Il caso ha riguardato il procedimento per la determinazione
giudiziale della paternità della figlia del ricorrente che ha lamentato la
mancata opportunità, da parte del diritto interno, di riconoscere
volontariamente la paternità, limitando conseguentemente la sua responsabilità
genitoriale. A suo avviso, tale responsabilità sarebbe stata "piena"
solo se volontariamente riconosciuta e una determinazione giudiziaria non gli
avrebbe consentito di esercitarla, a meno che entrambi i genitori non fossero
d'accordo in tal senso.
La Corte Europea ha osservato che, all’esito del test del DNA,
il ricorrente ha cercato di far riconoscere volontariamente la sua paternità. Il
diritto interno, tuttavia, non gli ha consentito di esercitare la
responsabilità genitoriale anche laddove ciò sarebbe stato nell'interesse
superiore della bambina; né gli è stato possibile ottenere un'ingiunzione del
tribunale per superare la negazione del consenso della madre alla
responsabilità genitoriale condivisa, atteso che la donna non ha mai negato che
il ricorrente fosse il padre della bambina.
I giudici di Strasburgo non hanno condiviso l’argomentazione avanzata
dal Governo greco secondo cui il rapporto madre-figlio è diverso dal rapporto
padre-figlio: sebbene ciò possa essere vero in alcuni casi specifici, ciò non
potrebbe comunque giustificare l’automatica privazione dell'esercizio della
responsabilità genitoriale del ricorrente. Infatti, la Corte Europea ha
sottolineato che l'articolo 1515 del Codice civile greco è stato modificato nel
2021 e attualmente prevede che i giudici nazionali possano consentire
l'esercizio della responsabilità genitoriale anche da parte del padre di un
figlio nato fuori dal matrimonio, su sua istanza, ove ciò sia necessario per
tutelare l’interesse superiore del bambino. Pertanto, la responsabilità
genitoriale non è più attribuita automaticamente alla sola madre. Dunque, pur
tenendo conto dell'ampio margine di valutazione delle autorità nazionali in
materia di responsabilità genitoriale, la Corte ha ribadito la sua precedente
conclusione secondo cui le decisioni devono basarsi esclusivamente sull’interesse
superiore del bambino e devono essere sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria
in caso di conflitto tra i genitori.
Nel caso di specie, il Governo greco non ha adeguatamente spiegato perché fosse necessario, all'epoca dei fatti, che il diritto interno prescrivesse una tale disparità di trattamento tra i padri e le madri dei figli nati fuori dal matrimonio e dei figli nati nel matrimonio. Conseguentemente, in merito alla presunta discriminazione subita dal ricorrente, la Corte ha concluso che non vi è stato un ragionevole rapporto di proporzionalità tra l'esclusione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell’uomo e l'obiettivo di tutelare l'interesse superiore dei figli nati fuori dal matrimonio. Ciò ha costituito una violazione dell'art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l'art. 8. La corte ha inoltre precisato che nelle cause concernenti il rapporto di una persona con il proprio figlio sussiste il dovere di esercitare una diligenza eccezionale, a causa del rischio che il trascorrere del tempo possa sfociare in una definizione de facto della questione. Tale dovere assume maggiore efficacia e rilevanza nei casi che, come quello di specie, riguardano il riconoscimento della paternità.
Il procedimento interno è iniziato il 18 gennaio 2007 e si è concluso il 25 aprile 2016, estendendosi quindi per nove anni e quattro mesi, per tre gradi di giudizio. Le argomentazioni del Governo greco non hanno sufficientemente giustificato tale ritardo e la Corte ha ribadito che, in casi di questo tipo, sussiste sempre il pericolo che un eventuale ritardo procedurale sfoci nella determinazione di fatto della controversia. Pertanto, tenuto conto dell'obbligo positivo di esercitare una diligenza eccezionale in tali casi, è stato accertato che il lasso di tempo trascorso non poteva essere considerato ragionevole, in violazione del diritto al rispetto della vita familiare tutelato dall’art. 8 della Convenzione.
Riferimenti Normativi: