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Diritto civile

Persone e Famiglia

30 | 06 | 2022

Per la Corte di Strasburgo il rapporto madre-figlio non prevale su quello padre-figlio

Denise Campagna

La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 30 giugno 2022, ha riscontrato una violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte della Grecia. Le due disposizioni tutelano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita familiare e il divieto di discriminazione.

Il caso ha riguardato il procedimento per la determinazione giudiziale della paternità della figlia del ricorrente che ha lamentato la mancata opportunità, da parte del diritto interno, di riconoscere volontariamente la paternità, limitando conseguentemente la sua responsabilità genitoriale. A suo avviso, tale responsabilità sarebbe stata "piena" solo se volontariamente riconosciuta e una determinazione giudiziaria non gli avrebbe consentito di esercitarla, a meno che entrambi i genitori non fossero d'accordo in tal senso.

La Corte Europea ha osservato che, all’esito del test del DNA, il ricorrente ha cercato di far riconoscere volontariamente la sua paternità. Il diritto interno, tuttavia, non gli ha consentito di esercitare la responsabilità genitoriale anche laddove ciò sarebbe stato nell'interesse superiore della bambina; né gli è stato possibile ottenere un'ingiunzione del tribunale per superare la negazione del consenso della madre alla responsabilità genitoriale condivisa, atteso che la donna non ha mai negato che il ricorrente fosse il padre della bambina.

I giudici di Strasburgo non hanno condiviso l’argomentazione avanzata dal Governo greco secondo cui il rapporto madre-figlio è diverso dal rapporto padre-figlio: sebbene ciò possa essere vero in alcuni casi specifici, ciò non potrebbe comunque giustificare l’automatica privazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del ricorrente. Infatti, la Corte Europea ha sottolineato che l'articolo 1515 del Codice civile greco è stato modificato nel 2021 e attualmente prevede che i giudici nazionali possano consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale anche da parte del padre di un figlio nato fuori dal matrimonio, su sua istanza, ove ciò sia necessario per tutelare l’interesse superiore del bambino. Pertanto, la responsabilità genitoriale non è più attribuita automaticamente alla sola madre. Dunque, pur tenendo conto dell'ampio margine di valutazione delle autorità nazionali in materia di responsabilità genitoriale, la Corte ha ribadito la sua precedente conclusione secondo cui le decisioni devono basarsi esclusivamente sull’interesse superiore del bambino e devono essere sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria in caso di conflitto tra i genitori.

Nel caso di specie, il Governo greco non ha adeguatamente spiegato perché fosse necessario, all'epoca dei fatti, che il diritto interno prescrivesse una tale disparità di trattamento tra i padri e le madri dei figli nati fuori dal matrimonio e dei figli nati nel matrimonio. Conseguentemente, in merito alla presunta discriminazione subita dal ricorrente, la Corte ha concluso che non vi è stato un ragionevole rapporto di proporzionalità tra l'esclusione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell’uomo e l'obiettivo di tutelare l'interesse superiore dei figli nati fuori dal matrimonio. Ciò ha costituito una violazione dell'art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l'art. 8. La corte ha inoltre precisato che nelle cause concernenti il ​​rapporto di una persona con il proprio figlio sussiste il dovere di esercitare una diligenza eccezionale, a causa del rischio che il trascorrere del tempo possa sfociare in una definizione de facto della questione. Tale dovere assume maggiore efficacia e rilevanza nei casi che, come quello di specie, riguardano il riconoscimento della paternità.

Il procedimento interno è iniziato il 18 gennaio 2007 e si è concluso il 25 aprile 2016, estendendosi quindi per nove anni e quattro mesi, per tre gradi di giudizio. Le argomentazioni del Governo greco non hanno sufficientemente giustificato tale ritardo e la Corte ha ribadito che, in casi di questo tipo, sussiste sempre il pericolo che un eventuale ritardo procedurale sfoci nella determinazione di fatto della controversia. Pertanto, tenuto conto dell'obbligo positivo di esercitare una diligenza eccezionale in tali casi, è stato accertato che il lasso di tempo trascorso non poteva essere considerato ragionevole, in violazione del diritto al rispetto della vita familiare tutelato dall’art. 8 della Convenzione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Art. 14 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo