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Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

30 | 06 | 2022

Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi e lo stato di salute del cittadino straniero

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 5401 del 30 giugno 2022, la terza sezione del Consiglio di Stato è tornata sui presupposti per il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

L’art. 4, comma 3, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189 stabilisce che “non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Tale automatismo, però, viene mitigato dalla disposizione di cui al comma 5 del successivo art. 5, come modificato dal D.L.vo 8 gennaio 2007, n. 5 e ulteriormente modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2013, n. 202, secondo cui “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

Le disposizioni introdotte dagli artt. 4 e 5, D.L.vo n. 286 del 1998, come chiarito da una costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, n. 6699 del 2018), mirano, infatti, ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: nell’esercizio di tale potere, però, l’Amministrazione è tenuta a valutare la condizione familiare dello straniero in quanto l’interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l’interesse alla vita familiare dell’immigrato e dei suoi congiunti, trattandosi di diritti fondamentali, aventi copertura convenzionale, in particolar modo l’art. 8 Cedu. In merito alla legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi la giurisprudenza è consolidata (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2015, n. 3210) e la norma del T.U. sull’immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore; ne consegue che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero. Nel caso in esame, ha proseguito il Consiglio di Stato, le gravi condizioni di salute del cittadino straniero, possono eventualmente fondare una nuova condizione per il rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche: giova infatti ricordare che per la Corte costituzionale (n. 252 del 2001) il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di “un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, che impone di evitare la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”. L’art. 35, D.L.vo n. 286 del 1998 assicura a tutti gli stranieri, anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, il nucleo irriducibile del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost. Il nostro ordinamento, a tal fine, disciplina il permesso di soggiorno per cure mediche, che presuppone una dichiarazione della struttura sanitaria italiana attestante lo stato di salute con l’indicazione dei tempi previsti per le cure e la possibilità per il paziente di provvedere alla copertura delle prestazioni sanitarie. Considerando tale quadro normativo, alla luce del valore primario del diritto alla salute, i motivi attinenti alla salute possono, dunque, astrattamente determinare il rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche. Nella stessa direzione – pur se non direttamente applicabile ratione temporis – si muove l’art. 19, comma 1-bis, lett. d-bis, D.L.vo n. 286 del 1998, che vieta l’espulsione degli stranieri “che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore a un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 4, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286
  • Art. 35, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286
  • Art. 4, L. 30 luglio 2002, n. 189
  • D.L.vo 8 gennaio 2007, n. 5
  • Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Art. 32 Cost.