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Diritto amministrativo

Organizzazione amministrativa

22 | 07 | 2021

Spetta allo Stato vincolare un bene in ragione delle sue intrinseche qualità paesaggistiche

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 164 del 23 giugno 2021 (dep. 22 luglio 2021) la Corte Costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Veneto contro la decisione dello Stato di riconoscere l’interesse paesaggistico di una vasta area del Comelico, reputata «bellezza panoramica» «avente valore estetico e tradizionale», in base all’art. 136, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).

Sul piano delle competenze costituzionali attinenti ai beni paesaggistici, ricorda la Consulta, la tutela ambientale e paesaggistica – gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato – precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni (Corte Cost. n. 367 del 2007, n. 66 del 2018, n. 11 del 2016, n. 309 del 2011).

È evidente, quindi, che il potere conferito allo Stato di vincolare un bene in ragione delle sue intrinseche qualità paesaggistiche non costituisce una deviazione dall’impianto costituzionale. Anzi, è vero il contrario: il conferimento allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost. – e con esso della potestà di individuare il livello di governo più idoneo ad esercitare le relative funzioni amministrative –, rende del tutto coerente con il disegno costituzionale la previsione, oggi codificata dall’art. 138, comma 3, Codice dei beni culturali, secondo cui l’autorità statale possa autonomamente rinvenire in un bene le caratteristiche che lo rendono meritevole di tutela, anche se la Regione nel cui territorio il bene si trova dovesse essere di contrario avviso. Non vi è, perciò, alcunché di straordinario o di eccezionale nella potestà oggi riconosciuta ad un organo statale dall’art. 138, comma 3, cit., posto che essa, invece, è il naturale sviluppo delle attribuzioni dello Stato in tale materia.

Per questa ragione, è conforme al riparto costituzionale delle competenze che il piano paesaggistico regionale – ove non sia la sede di diversi apprezzamenti legati anche alla dimensione urbanistica del territorio – è tenuto a recepire le scelte di tutela paesaggistica, senza capacità di alterarle neppur sul piano delle prescrizioni d’uso. Altrimenti, esso potrebbe divenire l’occasione per ridurre lo standard di tutela dell’ambiente in forza di interessi divergenti, anziché la sede deputata a collocare armonicamente siffatti interessi subvalenti nella cornice già intagliata secondo la preminente prospettiva della conservazione del paesaggio (Corte Cost. n. 437 del 2008).

Inoltre, non spetta alla Regione opporre alla scelta di tutela conservativa compiuta dallo Stato l’esigenza di alterare il bene paesaggistico nell’ottica dello sviluppo del territorio e dell’incentivo alle attività economiche che vi si svolgono, mentre un profilo di intervento dinamico, che coinvolge la Regione, può legittimamente articolarsi in attività finalizzate alla promozione e al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale. Sotto tale aspetto, è del tutto connaturato alla finalità di conservazione del paesaggio che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non si limiti a rilevare il valore paesaggistico di un bene, ma si accompagni a prescrizioni intese a regolamentarne l’uso, fino alla possibilità di vietarlo del tutto. 

Sulla scorta di tali principi, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso presentato dalla regione Veneto avverso il decreto – adottato ai sensi dell’art. 138, comma 3, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) – del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore».

Riferimenti Normativi:

  • Art. 117 Cost.
  • Art. 10, L. 6 luglio 2002, n. 137
  • Art. 138, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42