Lavoro
Previdenza
28 | 06 | 2022
La tutela spettante al lavoratore in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali
Carol Gabriella Maritato
Con ordinanza n. 20697 del 28 giugno 2022, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale (cfr.,
in motivazione, Cass. civ. n. 8956/2020) secondo cui, unico titolare del
diritto a ricevere i contributi (e ad essere eventualmente destinatario d'una
futura azione di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento) è l'ente
previdenziale, unico soggetto - quindi - legittimato ad esercitarlo.
Infatti, da tempo la Suprema Corte ha attribuito ai contributi previdenziali la natura giuridica di obbligazioni pubbliche a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle rispettive funzioni sociali (così Cass. civ., sez. un., n. 10232/03 e, poi, Cass. civ. n. 2130/18) e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. civ. n. 6911/00; Cass. civ. n. 2001/72): ammettendo un'azione del genere si confonderebbe l'interesse del lavoratore al regolare svolgimento del rapporto contributivo con un suo preteso credito avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, egli non può vantare alcuna contitolarità (Cass. n. 7104/92); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), essendo la condanna a favore di terzo un istituto di carattere eccezionale che necessita di espresse previsioni legislative (quali, ad es., l'art. 18, commi 2 e 4, Statuto dei Lavoratori e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, D.L.vo n. 23/2015).
Invece il lavoratore può, in caso di omesso versamento dei contributi e di loro eventuale prescrizione, chiedere la costituzione presso l'INPS della rendita vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/62; in un giudizio del genere sono contraddittori necessari l'istituto previdenziale e il datore di lavoro (cfr., ad esempio, Cass. civ. n. 4691/12; Cass. civ., sez. un. n. 3678/09; Cass. civ. n. 12946/1999; Cass. civ. n. 379/1989; Cass. civ. 2488/1986); oppure il lavoratore può chiedere in contraddittorio con il solo datore di lavoro, sempre che i contributi non siano stati versati e si siano prescritti, il risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c..
Riferimenti Normativi: