Diritto amministrativo
Processo amministrativo
22 | 07 | 2021
Inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dopo l’esaurimento del potere cautelare del rimettente
Valerio de Gioia
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 10 giugno
2021 (dep. 22 luglio 2021), ha dichiarato inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 6-ter, comma 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, nella
parte in cui, per gli allievi e gli agenti in prova, prevede l’espulsione dal
corso al mero riscontro di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più
gravi della deplorazione, senza consentire una valutazione in concreto della
gravità dell’infrazione e una conseguente graduazione della sanzione, né un
procedimento di accertamento in contraddittorio della responsabilità.
Secondo la Consulta, per come riferito dallo stesso rimettente, infatti, l’istanza
cautelare avanzata nel giudizio a quo è stata rigettata a causa
dell’insufficiente specificazione dei profili di periculum in mora e di
concreta utilità del provvedimento interinale domandato, apparendo al TAR
verosimile l’inattuabilità pratica della misura richiesta, cioè l’ammissione
con riserva agli esami.
L’incidente di costituzionalità della norma censurata,
dunque, non viene proposto per decidere l’istanza cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato, bensì dopo il suo rigetto, al fine di dare soluzione
al giudizio «sotto il profilo del merito», ma prima che si radichi la potestà
decisoria a esso afferente.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, perché non si verifichi l’esaurimento del potere cautelare del rimettente, con conseguente inammissibilità della questione di costituzionalità per irrilevanza nel giudizio a quo (Corte Cost., ordinanze n. 150 del 2012 e n. 307 del 2011) è necessario che il provvedimento sia “interinale” (Corte Cost. ordinanza n. 128 del 2010), ovvero “ad tempus” (ordinanza n. 211 del 2011), o ancora “provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale” (Corte Cost., ordinanza n. 236 del 2010). Calando tali principi nel giudizio amministrativo, come strutturato prima della riforma introdotta dal D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), si è poi affermato che “se il giudice amministrativo solleva la questione di legittimità costituzionale della norma relativa al merito del ricorso, contestualmente alla decisione, senza alcuna riserva, di accoglimento o di rigetto sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato, la questione risulta, per un verso, non rilevante nell’autonomo contenzioso sulla misura cautelare − esauritosi con la relativa pronuncia −, e per altro verso intempestiva in rapporto alla seconda ed eventuale sede contenziosa, posto che, prima del perfezionamento dei requisiti processuali prescritti (domanda di parte, assegnazione della causa per la sua trattazione), l’organo giurisdizionale è sprovvisto di potestà decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalità ad esso relative, ancorché questa delibazione sia limitata alla non manifesta infondatezza delle eccezioni e solo strumentale alla predetta seconda fase del giudizio” (Corte Cost. sent. n. 200 del 2014).
Tali considerazioni continuano a valere, anche nel processo amministrativo quale strutturato dopo la riforma, per l’ipotesi di rigetto della domanda cautelare, atteso che, ai sensi dell’art. 55, comma 11, del D.L.vo n. 104 del 2010, solo la concessione della misura cautelare comporta l’instaurazione del giudizio di merito senza necessità di ulteriori adempimenti, con la conseguenza che l’eventuale questione di legittimità costituzionale non sarebbe intempestiva rispetto a tale sede contenziosa, essendo (solo) in questo caso il giudice provvisto di piena potestà decisoria (Corte Cost. n. 200 del 2014).
Riferimenti Normativi: