Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
21 | 06 | 2022
La scelta del «patteggiamento» è irrevocabile ma le parti possono concordemente sostituire un nuovo accordo a quello precedente
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 23811 del 5 maggio 2022, depositata il 21
giugno 2022, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato
la questione della ammissibilità della sostituzione dell’originario accordo intercorso tra le parti della pena da
applicare a seguito di patteggiamento.
Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità,
in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra
l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale
recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio
consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non
può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando
effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al
pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Cass. pen., sez. I, 15
ottobre 2015, n. 48900; Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 12195).
La non modificabilità unilaterale e la non revocabilità, una
volta raggiunta l'intesa, del consenso già espresso non implicano, tuttavia,
l'immodificabilità dell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle
parti sino alla ratifica da parte del giudice ed alla pronuncia della sentenza.
Tale regola risponde ai principi generali in materia
negoziale, la cui applicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, comma
3, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi
necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato
alla gravità del fatto ed alla finalità rieducativa della pena (vedi Cass. pen.,
sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 37968).
Del resto, si è affermata la revocabilità del consenso già espresso proprio in occasione del raggiungimento di un nuovo accordo, all'esito della riqualificazione del reato (così Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2009, n. 3580). Proprio la lettura della motivazione di siffatta ultima sentenza permette di chiarire che nella specie l'accordo iniziale siglato fra le parti era stato sostituito da un nuovo accordo, occasionato da una modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, cui l'imputato in sede di nuova pattuizione nulla ha opposto, che è stato sottoposto al giudice e da questi recepito. Nell'occasione, dunque, le parti hanno volontariamente sostituito al precedente accordo, un nuovo patto, presentandolo al giudice per la ratifica. Pertanto, l'espressione della volontà in ordine al "patteggiamento" della pena non è revocabile, ma i contraenti possono concordemente sostituire un nuovo accordo a quello precedente, per sottoporlo al giudice, purché entro i termini previsti dall'art. 446, comma 1, c.p.p..
È chiaro, tuttavia, che la modifica della volontà deve essere bilaterale affinché al patto precedentemente concluso, si sostituisca il nuovo accordo, posto che, perfezionato il primo, solo un nuovo incontro delle volontà consente di farne decadere gli effetti per sostituirli con quelli successivamente voluti, da presentare al giudice per la ratifica.
Da tale principio – ha concluso la Suprema Corte – consegue che la seconda richiesta concorde, formulata dalle parti, era ammissibile e sostituiva la prima.
Riferimenti Normativi: