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Diritto penale

Reati in generale

21 | 07 | 2021

L’infanticidio e l’imputabilità della madre affetta da “disturbo da amnesia dissociativa selettiva”

Roberta Bruzzone

Con sentenza n. 28252 del 22 gennaio 2021 (dep. 21 luglio 2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale della madre, con particolare riferimento all’accertamento, tramite perizia psichiatrica, del “disturbo da amnesia dissociativa selettiva”.

Il principio per cui la situazione di abbandono materiale e morale connessa al parto, necessaria a integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 578 c.p., non deve rivestire un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento costitutivo da leggere in chiave soggettiva, nel senso della sufficienza – a determinare la configurazione dello specifico titolo di reato (in luogo di quello di cui all'art. 575 c.p.) – della percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.

Tale approdo ermeneutico è il più coerente con la ratio della norma e alla sua lettura logico-sistematica a seguito della riformulazione della fattispecie operata dalla L. 5 agosto 1981 n. 442, che trova la ragione giustificativa del differente regime sanzionatorio previsto per l'infanticidio – rispetto alla generale norma incriminatrice dell'omicidio volontario – non già nell'oggetto del reato, trattandosi comunque di un'offesa arrecata al bene giuridico della vita umana, bensì sul piano soggettivo, pervenendo a una valutazione di minore colpevolezza del fatto in base alla considerazione delle condizioni di turbamento psichico ed emotivo connesse al parto e al contesto di particolare difficoltà, sfavore e solitudine in cui la gestazione prima e il parto poi possono collocarsi, svolgendo un ruolo attivo nel determinismo dell'evento criminoso (e ciò con particolare riguardo alle ipotesi di gravidanza nascosta od osteggiata, nonché alle situazioni di solitudine materiale ed affettiva, di immaturità, di povertà materiale, di deficit intellettivo, in cui la donna possa venire concretamente a trovarsi)

La valutazione della ricorrenza del requisito obiettivo deve essere "individualizzata", ossia deve aver riguardo alla peculiare situazione della partoriente, come da lei percepita, prescindendo dall'oggettiva presenza, nel contesto territoriale di appartenenza, di adeguate strutture e presidi sanitari al cui ausilio la madre avrebbe potuto fare ricorso durante la gravidanza e in occasione del parto, allorché la condizione di solitudine esistenziale in cui versa la donna, determinata anche da un ambiente familiare non comunicativo e totalmente incapace di cogliere l'evidenza del suo stato e di avvertire l'esigenza di aiuto e sostegno necessari al dramma da lei vissuto, le impedisca tuttavia di cogliere tali opportunità, inducendola a partorire in uno stato di effettiva derelizione (Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 2013, n. 2267).

Circa la possibilità di rinnovare in sede di appello la richiesta di una perizia psichiatrica sulla madre – al fine di provare la non imputabilità per amnesia dissociativa selettiva – la Suprema Corte ricorda che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti: nel giudizio di appello, dunque, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile (sicché non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività esplorativa di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2016, n. 42711). 

Nel caso di specie, a fronte di un quadro di complessiva regolarità dei comportamenti e della reattività psichica dell'agente, in assenza di un'anamnesi di episodi di interesse psichiatrico, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la scelta della corte d’appello di rigettare l'istanza di rinnovazione e di basarsi sulla consulenza tecnica già acquisita: nonostante la possibile "rimozione" del ricordo della partoriente, il giudizio di responsabilità a suo carico non era in alcun modo compromesso posto che l'amnesia successiva al compimento del fatto non potrebbe mai implicare neanche un'attenuazione della capacità di intendere e di volere.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 85 c.p.
  • Art. 89 c.p.
  • Art. 575 c.p.
  • Art. 578 c.p.
  • L. 5 agosto 1981, n. 442