Diritto penale
Delitti
17 | 06 | 2022
Violenze sessuali di gruppo di capodanno: chiamato a rispondere anche chi ha manifestato una chiara adesione alla prepotenza del branco rafforzandone il proposito criminoso
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 23658 del 25 maggio 2022, depositata il 17
giugno 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito il
concetto di “partecipazione” al fine della integrazione del delitto di violenza
sessuale di gruppo.
Va ricordato, che ai fini della configurabilità del reato di
violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609-octies c.p., è necessario
che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto, costituendo
tale delitto una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo
proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di più persone
riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis", in cui la
pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo (Cass. pen., sez. III,
18 luglio 2012, n. 36036; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2003, n. 3348;
Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 1999, n. 11541); e si è anche precisato che,
ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, non è
necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la
consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso (Cass.
pen., sez. III, 4 aprile 2019, n. 29406; Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2010, n.
34212).
La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si
connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione
simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al
fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di
intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti
sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità
criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà
sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione.
La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti,
effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o
riducendone la forza di reazione.
Non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo
compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe
sia comunque fornito un contributo causale, materiale o morale, alla
commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al
compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro
presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da
uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene
rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo (Cass. pen., sez. III,
5 aprile 2000, n. 6464; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2003, n. 3348; Cass.
pen., sez. III, 11 marzo 2010, n. 11560).
Il concetto di "partecipazione", quindi, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell'art. 609-bis c.p.), dovendo invece – secondo un'interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore – ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo e al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva (Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2010, n. 15089; Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 44408).
Nella specie, l’indagato non solo era nella piazza teatro dei fatti, ma si era avvicinato al gruppo degli assalitori, affaccendandosi in modo prolungato attorno alla vittima (che veniva sospesa a mezz'aria e denudata), cercando in vari e diversi momenti di inserirsi più profondamente nel cuore del gruppo, del quale aveva anche seguito gli spostamenti nella piazza. In tal modo, si è osservato, ha posto in essere una condotta che rafforzava positivamente la prepotenza del branco e ostacolato in maniera efficace la difesa che soggetti terzi potevano e volevano assicurare alla ragazza; egli ha manifestato, quindi, una chiara adesione alla violenza di gruppo, che ha rafforzato il proposito criminoso del gruppo.
Riferimenti Normativi: