Diritto civile
Persone e Famiglia
24 | 06 | 2022
Le Sezioni Unite indicano le conseguenze del venir meno, nel corso del procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, del coniuge ricorrente
Giovanna Spirito
Con sentenza n. 20495 del 24 giugno 2022, la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, ha indicato le conseguenze del venir meno di un
coniuge nel corso del giudizio di revisione dell'assegno.
Il venir medo di un coniuge – sia egli l'obbligato, sia l'avente titolo all'assegno – non comporta la improseguibilità del giudizio di revisione. La sentenza sullo status è, in tal caso, ormai definitiva e non più modificabile. Al contrario, quella sull'assegno è rivedibile, in ragione del mutamento delle condizioni e per un «giustificato motivo»: venuta meno una delle parti del rapporto di solidarietà post-coniugale, la domanda di accertamento della non debenza dell'assegno dalla data della domanda stessa a quella del decesso prosegua da parte degli eredi dell'obbligato, onde il processo può giungere al suo esito, ai fini dell'accertamento della non debenza e del diritto di credito alla ripetizione dell'indebito per le somme versate sin dalla domanda di revisione, richieste in vita dal coniuge obbligato, di cui gli eredi divengono titolari. In una situazione come quella di specie, in cui si è verificato il decesso dell'ex coniuge, obbligato ed istante per la revisione del debito, con riguardo alla somma versata ed oggetto di domanda di ripetizione, nel periodo intercorrente dalla domanda di revisione sino al decesso dell'ex coniuge medesimo, è data dunque la possibilità, per gli eredi del de cuius, di pervenire all'accertamento richiesto. Tale conclusione è indotta dalla considerazione che la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie può costituire una causa di "scissione" del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio, che perverrà così alla pronuncia su di quelle. Il processo di divorzio ha una finalità e con essa un contenuto compositi, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla elisione dello status matrimoniale, ma con esso, simultaneamente, anche a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte eventualmente sul piano economico meno solida, nonché dei figli della coppia. Riconoscendo e determinando l'assegno di divorzio, il giudice traduce nel linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello spirito della gratuità. Con la sentenza 11 luglio 2018, n. 18287, le Sezioni Unite hanno stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La peculiarità degli accertamenti probatori prescritti per legge sul tema della debenza di un assegno di mantenimento divorzile non impedisce tale conclusione. L'art. 5, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898 tra i parametri sull'an e sul quantum dell'assegno esige lo scrutinio, da parte del tribunale, «delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», nonché del fatto che il richiedente «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Dal suo canto, l'art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970, dispone che i coniugi «devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria». Si tratta di elementi partecipativi al processo, con precisi obblighi di produzione istruttoria relativa al patrimonio personale e comune, con possibilità da parte del tribunale di disporre indagini sui redditi sui patrimoni e sul tenore di vita, che dovranno essere espletati nei confronti degli eredi. E sui quali la Suprema Corte (Cass. 20 febbraio 1017, n. 4292; Cass. 28 gennaio 2011, n. 2098, fra le altre) ritiene che l'esercizio del potere del giudice di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria costituisca una deroga alle regole generali sull'onere della prova, potere giudiziale il quale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito. Occorre, altresì, chiarire che possono esservi obblighi pecuniari già entrati nel patrimonio dell'avente diritto: si tratta dei c.d. arretrati, i quali, in ipotesi concessi in via provvisoria oppure da una sentenza non passata in giudicato, non siano stati corrisposti dal coniuge obbligato da tale provvedimento e sino al suo decesso, e la cui debenza dunque permane. Infatti, essi restano acquisiti, quale debito, al patrimonio del dante causa, e, come tali, passano agli eredi: onde l'altro coniuge rimasto in vita ben potrà agire, se sia ne mancato il pagamento, direttamente in executivís nei confronti di essi, giovandosi del medesimo titolo. Ove, dunque, sussista un simile debito come avente titolo in una sentenza sull'assegno impugnata, il quantum liquidato dal giudice, afferente il periodo tra il momento del giudicato della sentenza sullo status (o la diversa decorrenza stabilita, anche da un provvedimento provvisorio) e quello del decesso è un debito maturato in vita dal de cuius e passa agli eredi, così che avverso i medesimi potrà essere fatto direttamente valere in via esecutiva.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 1° dicembre 1970, n. 898, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la restituzione delle somme non dovute.
Riferimenti Normativi: