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Diritto processuale penale

Soggetti

24 | 06 | 2022

Illegittima la mancata previsione della facoltà per l'imputato di citare in giudizio l'assicuratore in caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell'attività venatoria

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 159 del 24 giugno 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

La figura del responsabile civile è delineata dall’art. 185, comma 2, c.p., in forza del quale ogni reato, che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento non solo «il colpevole», ma anche «le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». Responsabile civile è, dunque, il soggetto (persona fisica o giuridica, ovvero ente collettivo non personificato) che, pur non avendo commesso il fatto, è obbligato, in base a una disposizione di legge, a risarcire i danni derivanti dal reato in solido con l’imputato. Ai sensi dell’art. 83 c.p.p. il responsabile civile può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile o, eccezionalmente, del pubblico ministero, nel caso previsto dall’art. 77, comma 4, c.p.p. (quando, cioè, quest’ultimo, ricorrendo una situazione di «assoluta urgenza», abbia esercitato l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o età minore).

In relazione all’ipotesi di assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria,  l’art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che «[l]’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria [...], nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria», con i massimali ivi indicati (periodicamente aggiornati nei modi prefigurati dal successivo comma 9). È, dunque, normativamente previsto l’obbligo, per chi eserciti l’attività venatoria (quale definita dai commi 2 e 3 dello stesso art. 12), di essere coperto da assicurazione della responsabilità civile verso i terzi (oltre che da assicurazione contro gli infortuni): obbligo la cui inosservanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria dall’art. 31, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992. È indubitabile che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da attività venatoria assolva a quella «funzione plurima» di garanzia cui ha fatto riferimento la sentenza n. 112 del 16 aprile 1998. Come ogni forma di assicurazione, essa tutela l’assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l’assicuratore qualora le abbia soddisfatte; ma tutela pure le vittime degli incidenti di caccia, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti. Per generale riconoscimento, infatti, la ratio del regime di obbligatorietà dell’assicurazione in discorso è proprio quella di proteggere in maniera effettiva, per ragioni di sicurezza sociale, i terzi danneggiati, stante l’elevata pericolosità dell’attività venatoria, esercitata mediante armi da fuoco (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1996, n. 1439). La conclusione è puntualmente avvalorata dalla previsione del comma 10 dello stesso art. 12, secondo la quale «[i]n caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza», similmente a quanto avviene per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica. A fronte di ciò, il solo elemento differenziale di rilievo, sotto il profilo che interessa, tra le due forme di assicurazione è costituito dalla circostanza che la legge sulla caccia non prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’impresa assicuratrice debba essere chiamato il responsabile del danno, come invece dispone la normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica (art. 23 della legge n. 990 del 1969, ora trasfuso nell’art. 144, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005).

Quanto precede comporta, in conclusione, che, nella fattispecie in esame, debba ravvisarsi la medesima ingiustificata disparità di trattamento, tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, già riscontrata dalla sentenza n. 112 del 1998: disparità di trattamento a fronte della quale l’effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo, instaurato ai sensi dell’art. 12, comma 8, della legge n. 157 della 1992, rischia di rimanere compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 77 c.p.p.
  • Art. 83 c.p.p.
  • Art. 12, L. 11 febbraio 1992, n. 157
  • Art. 185 c.p.