Diritto amministrativo
Processo amministrativo
21 | 07 | 2021
I ricorsi avverso i provvedimenti edilizi e urbanistici: il concetto di “vicinitas” fondante la legittimazione ad agire
Cristina Tonola
La
seconda sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5506 del 21 luglio 2021,
ha chiarito alcuni aspetti relativi alle condizioni a cui sono soggetti i
ricorsi avverso i provvedimenti urbanistici ed edilizi, con particolare
riguardo alla legittimazione e all'interesse al ricorso avverso gli stessi.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato che la vicinitas, cioè lo stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento, può fondare la legittimazione ad agire a condizione che ad essa si accompagni la lesione concreta e attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento. In altri termini, lo stabile collegamento con l'area interessata dall'intervento edilizio non è sufficiente a comprovare anche l'interesse a ricorrere che è, invece, derivante da un concreto pregiudizio per l'interessato. La vicinitas, pertanto, non rappresenta un dato decisivo per riconoscere l'interesse ad agire (che nel giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo si identifica con l'interesse ad impugnare), nel senso che di per sé non è sufficiente, dovendosi dimostrare che l'intervento contestato abbia capacità di determinare una lesione attuale e concreta in capo al ricorrente, non potendosi in ciò ricomprendere anche situazioni soggettive suscettibili di essere pregiudicate solo in via indiretta e riflessa dall’intervento assentito.
In linea con le coordinate interpretative sopra richiamate, la più recente giurisprudenza amministrativa ha precisato che l’idea che la nozione di vicinitas – oltre a identificare una posizione qualificata idonea a rappresentare la legittimazione a impugnare il provvedimento urbanistico o edilizio – ricomprenda in sé anche l'interesse a ricorrere è stata, infatti, superata dall'indirizzo secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, deve essere concretamente indagato e accertato anche l'interesse ad agire (Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962). Così, in particolare, per il tramite del concetto di vicinitas, ciò che deve essere accertato, ai fini della verifica dell'interesse ad agire, non è solo una distanza più o meno rilevante per la salvaguardia (o meno) dei poteri e delle facoltà connessi al diritto dominicale, ma anche se la particolare situazione degli immobili sia tale che, per effetto della nuova costruzione e del carico edilizio e urbanistico che dalla stessa deriva, conseguano sia effetti negativi di tipo patrimoniale al diritto di proprietà (una eventuale diminuzione di valore dell'immobile preesistente), sia un complessivo peggioramento delle ordinarie condizioni di vita e/o del diritto alla salute dei proprietari degli immobili medesimi (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2462). Si tratta di un indirizzo che valorizza ragioni di coerenza con i principi generali sulle condizioni per l'azione nel processo amministrativo, nel cui novero, come detto, rientrano distintamente, oltre alla legitimatio ad causam, il titolo (o legittimazione al ricorso) e l'interesse ad agire (Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2020 n.6521; Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278; Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 707).
Tale conclusione è logica conseguenza della funzione svolta dalle condizioni dell'azione nei processi di parte, innervati come sono dal principio della domanda e dal suo corollario rappresentato dal principio dispositivo; sul punto è sufficiente ricordare la prevalente tesi (corroborata dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: 22 aprile 2013, n. 9685), secondo cui tali condizioni assolvono ad una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, fino ad assumere l'aspetto di un controllo di meritevolezza dell'interesse sostanziale in gioco, alla luce dei valori costituzionali e internazionali rilevanti, veicolati dalle clausole generali fondamentali sancite dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Tale scrutinio di meritevolezza, conclude il Consiglio di Stato, costituisce, in quest'ottica, espressione del più ampio divieto di abuso del processo, inteso come esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti, rispetto alla tutela attribuita dall'ordinamento, lesivo del principio del giusto processo apprezzato come risposta alla domanda della parte secondo una logica che avversi ogni inutile e perdurante appesantimento del giudizio al fine di approdare attraverso la riduzione dei tempi della giustizia ad un processo che risulti anche giusto (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656; Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).
Riferimenti Normativi: