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Diritto penale

Delitti

23 | 06 | 2022

La responsabilità del medico psichiatra per il suicidio del paziente

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 24138 del 25 maggio 2022 (dep. 23 giugno 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e di protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso.

La giurisprudenza di legittimità ha così ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità per il reato di omicidio colposo di un medico del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per il suicidio di una paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica, avvenuto qualche ora dopo che la paziente, presentatasi in ospedale dopo avere ingerito un intero flacone di Serenase, era stata dimessa dal medico, senza attivare alcuna terapia e alcun meccanismo di controllo (Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2017, n. 43476).

Nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2016, n. 33609, ha ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva affermato la responsabilità di un medico del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per il suicidio di una paziente, ricoverata con diagnosi di disturbo bipolare in fase depressiva, nei confronti della quale aveva omesso di assicurare una stretta e continua sorveglianza, sebbene le notizie anamnestiche e la diagnosi di accettazione avessero reso evidente il rischio suicidario (si veda altresì Cass. pen., sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48292, circa la sussistenza della posizione di garanzia anche nei confronti di soggetto non sottoposto a ricovero coatto, che, in applicazione del principio, ha confermato l'affermazione di responsabilità del primario e dei medici del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per omicidio colposo in danno di un paziente che, ricoveratosi volontariamente con divieto di uscita senza autorizzazione, si era allontanato dal reparto dichiarando all'infermiera di volersi recare a prendere un caffè al distributore automatico situato al piano superiore, ed ivi giunto si era suicidato gettandosi da una finestra).

Più nel dettaglio, nell'ipotesi di suicidio di un paziente affetto da turbe mentali, è da escludere la sussistenza di un'omissione penalmente rilevante a carico dello psichiatra che lo aveva in cura quando risulti che il medico, nella specifica valutazione clinica del caso, si sia attenuto al dovere oggettivo di diligenza ricavato dalla regola cautelare, applicando la terapia più aderente alle condizioni del malato e alle regole dell'arte psichiatrica.

Sul punto si veda, in particolare, Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2016, n. 14766, la quale ha ritenuto immune da censure l'assoluzione del medico psichiatra e della psicologa, in servizio presso una casa circondariale, dall'imputazione di omicidio colposo per il decesso di un detenuto per impiccagione, sul rilievo che, alla luce dei dati clinici in loro possesso e ai parametri di valutazione individuabili nella letteratura scientifica, non poteva ravvisarsi un rischio di suicidio concreto e Imminente, dovendo per altro verso escludersi ogni loro responsabilità per le carenze organizzative della amministrazione penitenziaria, dovute alla presenza di una cella con finestra dotata di un appiglio per agganciare il lenzuolo utilizzato per il gesto autosoppressivo.

Sussiste, dunque, la responsabilità ex art. 589 c.p. del direttore sanitario di una casa di cura - nei confronti di un degente affetto da schizofrenia caduto da una finestra - il quale, nonostante la condizione del paziente fosse macroscopicamente peggiorata e gli fosse nota la necessità di nuove iniziative terapeutiche e assistenziali, si sia astenuto dal porre in essere le relative iniziative, di cui, peraltro, egli stesso aveva dato conto nel corso di un «briefing» (Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2011, n. 4391).

Infine, è ravvisabile la responsabilità professionale del medico psichiatra per il suicidio di un paziente che abbia autorizzato l'uscita dalla struttura sanitaria di una paziente malata di mente e con forti istinti suicidari, affidandola ad una accompagnatrice volontaria priva di specializzazione adeguata, alla quale non aveva fornito qualsivoglia informazione sullo stato mentale della malata e sui precedenti tentativi di suicidio dalla stessa attuati.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 589 c.p.