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Diritto penale

Reati in generale

23 | 06 | 2022

Le Sezioni Unite sulla mancata fissazione del termine per l'adempimento di un obbligo risarcitorio in caso di sospensione condizionale della pena subordinata allo stesso

Giulia Faillaci

Con informazione provvisoria del 23 giugno 2022, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto ermeneutico sorto circa la possibilità di procedere alla revoca in fase esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia stato condizionato all'adempimento delle obbligazioni civili quando il termine di adempimento di tale condizione non sia stato stabilito dal giudice della cognizione.

Un primo orientamento, che individua il termine ad adempiere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, è rappresentato, tra l'altro, dalle seguenti decisioni: Cass. pen., sez. I, 15 dicembre 2020, n. 13776; Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2020, n. 6368; Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2020, n. 10867).

Esse, in larga parte pronunciate dalla Prima sezione, competente per la materia dell'esecuzione penale, pongono in evidenza che il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.

Si è, in particolare, sottolineato che l'individuazione del termine non può che collegarsi alla natura e al contenuto specifico dell'obbligazione il cui adempimento determina l'inizio di efficacia della concessa sospensione condizionale della pena, cosicché, qualora questa consista nell'obbligo di pagare una somma di denaro alla persona offesa, a titolo di restituzione o di risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall'art. 1183, comma 1 c.c.

La giurisprudenza che aderisce a questo primo orientamento sottolinea che la nozione di inadempimento dell'obbligazione deve essere mutuata dalla apposita norma civilistica (art. 1218 c.c.), secondo cui l'inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha cassato i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che, seguendo una prassi alquanto diffusa, aveva individuato il dies a quo per l'adempimento nel momento della notifica dell'intimazione di pagamento a cura della parte creditrice, precisando che il momento di decorrenza del termine per l'adempimento è quello del passaggio in giudicato della sentenza e non quello in cui il condannato ha avuto notizia della pronuncia a suo carico. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la conclusione seguita dal primo orientamento giurisprudenziale è compatibile anche con la disciplina processuale della revoca della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 674 cod. proc. pen., che ne prevede la pronuncia all'esito di udienza camerale e quindi del contraddittorio, sicché, nel corso dell'incidente di esecuzione promosso per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, il condannato può comunque dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver potuto incolpevolmente adempiere.

L'opposto orientamento, che individua il termine per l'adempimento in quello della sospensione condizionale biennale o quinquennale della pena a mente dell'art. 163 c.p., pone in evidenza che il termine per l'adempimento, ove non sia diversamente fissato, coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art. 163 c.p., in quanto si fonda sulla considerazione che, essendo quello il periodo di tempo che la legge prende in esame per valutare se il comportamento tenuto dal condannato lo renda meritevole del beneficio, deve ritenersi implicitamente applicabile anche agli obblighi restitutori e risarcitori, ove non diversamente disposto (Cass. pen., sez. V, 8 novembre 2018, n. 9855).

Le Sezioni Unite penali hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p.”

Riferimenti Normativi:

  • Art. 163 c.p.