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Diritto penale

Reati in generale

21 | 07 | 2021

L’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale

Giorgio Crisciotti

Con sentenza del 23 giugno 2021 (dep. 21 luglio 2021), n. 28337, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del dolo richiesto ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).

Tale norma prevede due fattispecie alternative: la sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili - che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori - e la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 2020, n. 33114; Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2019, n. 26379; Cass. pen., sez. V, 28 giugno 2017, n. 43966; Cass. pen., sez. V, 1° febbraio 2017, n. 18634).

Nel caso al vaglio della Corte, l'editto accusatorio presentava un’imputazione alternativa, contemplando entrambe le fattispecie ex art. 216, comma 1, n. 2, L.Fall.; la Corte di appello, in ragione dell'omessa consegna delle scritture contabili e del mancato reperimento delle stesse da parte del curatore del fallimento, aveva ritenuto sussistente soltanto la prima delle due fattispecie, sussumendo nella bancarotta fraudolenta documentale il caso di omessa tenuta della contabilità.

Tale ipotesi, ad avviso dei giudici di legittimità, va infatti ricondotta nell'alveo di tipicità di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, L. Fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa.

A tal fine, però, occorre che l'omessa tenuta della contabilità – al pari di tutte le condotte riferibili alla prima ipotesi – sia sorretta dal dolo specifico: occorre che lo scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, in quanto, altrimenti, risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 L. fall. (Cass., pen., sez. V, 11 aprile 2012, n. 25432; Cass. pen., sez. V, 22 gennaio 2015, n. 11115; Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2019, n. 18320). 

La Suprema Corte, in conclusione, ha precisato che, ai fini della configurabilità della bancarotta patrimoniale documentale, nell’ipotesi di omessa tenuta della contabilità, il dolo richiesto non è quello generico, sufficiente a sorreggere la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione, così come descritto nella prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 42 c.p.
  • Art. 216, R.D. 16 marzo 1942, n. 267