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Diritto amministrativo

Pubblico Impiego

23 | 06 | 2022

La piena utilizzabilità in sede disciplinare degli accertamenti effettuati in sede di procedimento penale sfociato nel proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 5182 del 23 giugno 2022, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha affrontato la questione della rilevanza, ai fini disciplinari, della sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti dell’appartenente alle Forze Armate.

Giova preliminarmente osservare che, a mente dell’art. 129 c.p.p. “1. In ogni stato e grado del processo penale, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d’ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”.

Nel caso in esame, la dichiarazione di estinzione dei reati ascritti ad un ufficiale medico dell’esercito (truffa ai danni delle assicurazioni mercé la redazione di referti e certificati medici attestanti fatti non corrispondenti al vero) per intervenuta prescrizione è intervenuta a richiesta di parte, tenuto conto dell’insussistenza dei presupposti per emettere una sentenza di proscioglimento con formula piena.

Il Consiglio di Stato ha osservato che l’ufficiale non solo ha – legittimamente – ritenuto di non avvalersi della facoltà di rinunciare alla prescrizione, ma che egli stesso – altrettanto legittimamente – ha chiesto che venisse emessa la relativa pronuncia. Se, per un verso, non v’è alcun dubbio che l’interessato abbia in tale sede esercitato un suo pieno diritto, si deve, per altro verso, rilevare che, quale ufficiale appartenente ad una Forza Armata, egli era sicuramente consapevole che a tale – si ripete, pienamente legittima – scelta processuale avrebbero fatto seguito valutazioni di carattere disciplinare. È del tutto comprensibile quindi che l’Amministrazione abbia preso a base del proprio apprezzamento circa la valenza ai fini, per l’appunto, disciplinari gli atti del relativo procedimento penale, ciò anche nella considerazione che non può che convenirsi con la tesi della parte pubblica secondo cui alla Forza Armata non sono riconosciuti poteri investigativi e/o di acquisizione probatoria penetranti o comparabili con quelli attribuiti alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari. Ciò in quanto, per consolidata giurisprudenza degli Consiglio di Stato, il procedimento disciplinare può riguardare fatti oggetto dell'imputazione nel processo penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, e applicare la sanzione disciplinare sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale (Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381).

Gli accertamenti effettuati in sede di procedimento penale sfociato nel proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato possono senz’altro essere utilizzati in sede disciplinare, fermo restando che l'Amministrazione procedente è tenuta a procedere ad una autonoma valutazione degli stessi. In altri termini, in tali casi, la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all’esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale; il riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato alle sentenze penali, che hanno dichiarato il reato estinto per prescrizione, non comporta che l’Amministrazione abbia fatto discendere automaticamente da queste l’applicazione della sanzione, ma deve ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l’offensività delle stesse e la loro riconducibilità all’interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale (Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689).

Nelle ipotesi di conclusione del giudizio penale, nelle quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell’intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere, salva la possibilità del dipendente di addurre elementi ed argomenti che, qualora dotati di oggettivo spessore e valenza, devono essere adeguatamente ponderati (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3125; Cons. Stato, sez. II, n. 1163/2022). 

A ciò deve aggiungersi che gli atti di indagine, in quanto compiuti da pubblici ufficiali, sono dotati di fede privilegiata e, a mente dell’art. 2700 c.c., fanno “piena prova” fino a querela di falso, che nella circostanza non risulta essere stata proposta dall’interessato o, comunque, depositata agli atti del presente giudizio secondo le prescrizioni dell’art. 77, comma 3, c.p.a..

Il Consiglio di Stato, al termine, ha rilevato che il caso di specie esula dall’ambito applicativo dell’art. 653 c.p.p., richiamato nella sentenza appellata, dal momento che, come ricordato, la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non può certamente equipararsi ad una pronuncia di assoluzione con formula piena.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 129 c.p.p.
  • Art. 653 c.p.p.
  • Art. 2700 c.c.
  • Art. 77 c.p.a.