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Diritto penale

Reati in generale

22 | 06 | 2022

La premeditazione

Giulia Claudia Barboni

Con sentenza n. 23979 del 5 maggio 2022 (dep. 22 giugno 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito i principi di diritto, elaborati dal diritto pretorio, in punto di individuazione del dolo di premeditazione.

In via preliminare, la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha ricostruito la struttura della premeditazione, quale circostanza aggravante caratterizzata da due elementi costitutivi, l’uno di natura ideologica o psicologica, l’altro di natura cronologica.

In particolare, il primo - quello soggettivo - si sostanzia nella risoluzione criminosa, perdurante, senza soluzione di continuità, nell’animo del soggetto agente. Il secondo, invece, l’elemento di natura cronologica, è integrato dall’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgere del proposito criminoso e la relativa attuazione, tale da consentire all’agente di riflettere, in modo ponderato, sulla possibilità di recesso (In tal senso, Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 337; Cass. pen., sez. I, 18 giugno 2003, n. 27307).

Più nel dettaglio, l’elemento di natura ideologica o psicologica, poiché dimora nel foro interno dell’autore del reato, è, di regola, quantomeno nelle fattispecie non concorsuali, oggetto di prova meramente indiziaria, salvo che l’agente abbia confessato ovvero riferito a terzi il suo proposito omicida.

Al riguardo, la Suprema Corte si è espressa nel senso che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova ex art. 187 c.p.p., può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e di luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente.

Non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l’accordo è stato raggiunto, purché i menzionati elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p. Questi, considerati nel complesso, devono consentire di risalire ai requisiti di natura ideologica e cronologica nei quali si sostanzia l’aggravante in commento, in termini di certezza processuale (tra le altre, Cass. pen., 17 dicembre 2018, n. 3542).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha individuato nell’agguato un indice rivelatore del dolo di premeditazione, almeno in astratto, siccome sinonimo di imboscata o di insidia preordinata, tanto da postulare un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata, quando ricorrono mezzi e modalità tali da non instillare alcun dubbio sul reale intendimento dell’insidia. Spetta, così, al giudice di merito, ai fini della configurabilità della premeditazione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della singola fattispecie per verificare se sussistano in concreto entrambi gli elementi costitutivi dell’aggravante in oggetto.

La premeditazione, invece, è da escludere, quando il giudice riscontra solo uno dei due elementi, come nel caso di avvistamento causale della vittima designata ovvero nell’ipotesi di un agguato frutto di un’iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso una lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell’attentato (Cass. pen., sez. V, 11 marzo 2014, n. 26406). 

Pertanto, conclude la Suprema Corte, il giudice di merito è chiamato ad un attento vaglio dei mezzi impiegati dall’agente e delle modalità della sua condotta al fine di verificare la sussistenza del dolo di premeditazione, la quale ultima si configura quando ricorrono, nel contempo, l’elemento psicologico e quello cronologico nei termini descritti.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 577 c.p.
  • Art. 187 c.p.p.
  • Art. 192 c.p.p.