Diritto penale
Reati in generale
22 | 06 | 2022
La premeditazione
Giulia Claudia Barboni
Con sentenza n. 23979 del 5 maggio 2022 (dep. 22 giugno
2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ulteriormente
chiarito i principi di diritto, elaborati dal diritto pretorio, in punto di
individuazione del dolo di premeditazione.
In via preliminare, la giurisprudenza di legittimità, ormai
consolidata, ha ricostruito la struttura della premeditazione, quale
circostanza aggravante caratterizzata da due elementi costitutivi, l’uno di
natura ideologica o psicologica, l’altro di natura cronologica.
In particolare, il primo - quello soggettivo - si sostanzia
nella risoluzione criminosa, perdurante, senza soluzione di continuità,
nell’animo del soggetto agente. Il secondo, invece, l’elemento di natura
cronologica, è integrato dall’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgere
del proposito criminoso e la relativa attuazione, tale da consentire all’agente
di riflettere, in modo ponderato, sulla possibilità di recesso (In tal senso,
Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 337; Cass. pen., sez. I, 18 giugno
2003, n. 27307).
Più nel dettaglio, l’elemento di natura ideologica o
psicologica, poiché dimora nel foro interno dell’autore del reato, è, di
regola, quantomeno nelle fattispecie non concorsuali, oggetto di prova
meramente indiziaria, salvo che l’agente abbia confessato ovvero riferito a
terzi il suo proposito omicida.
Al riguardo, la Suprema Corte si è espressa nel senso che la
circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova ex art. 187
c.p.p., può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla
scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di
tempo e di luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e
dalla natura del movente.
Non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione
il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l’accordo è
stato raggiunto, purché i menzionati elementi indiziari siano gravi, precisi e
concordanti, ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p. Questi, considerati nel
complesso, devono consentire di risalire ai requisiti di natura ideologica e
cronologica nei quali si sostanzia l’aggravante in commento, in termini di
certezza processuale (tra le altre, Cass. pen., 17 dicembre 2018, n. 3542).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha individuato
nell’agguato un indice rivelatore del dolo di premeditazione, almeno in
astratto, siccome sinonimo di imboscata o di insidia preordinata, tanto da postulare
un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della
vittima designata, quando ricorrono mezzi e modalità tali da non instillare
alcun dubbio sul reale intendimento dell’insidia. Spetta, così, al giudice di
merito, ai fini della configurabilità della premeditazione, cogliere ed
apprezzare tutte le peculiarità della singola fattispecie per verificare se
sussistano in concreto entrambi gli elementi costitutivi dell’aggravante in
oggetto.
La premeditazione, invece, è da escludere, quando il giudice riscontra solo uno dei due elementi, come nel caso di avvistamento causale della vittima designata ovvero nell’ipotesi di un agguato frutto di un’iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso una lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell’attentato (Cass. pen., sez. V, 11 marzo 2014, n. 26406).
Pertanto, conclude la Suprema Corte, il giudice di merito è chiamato ad un attento vaglio dei mezzi impiegati dall’agente e delle modalità della sua condotta al fine di verificare la sussistenza del dolo di premeditazione, la quale ultima si configura quando ricorrono, nel contempo, l’elemento psicologico e quello cronologico nei termini descritti.
Riferimenti Normativi: