Diritto penale
Delitti
22 | 06 | 2022
Falso in atto pubblico aggravato: la qualità di atto fidefacente
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 24041 del 7 giugno 2022 (dep. 22 giugno 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di falso in atto pubblico di fede privilegiata, di cui all’art. 476, comma 2 c.p.
La nozione di atto pubblico di fede privilegiata non è fornita dal codice penale, ma è desumibile dal codice civile. Ora è pacifico che la nozione di atto pubblico ai fini penali non si identifica con quella dettata, in materia di prova documentale ai fini civili, dall'art. 2699 c.c., perché la prima è più ampia in quanto considera non solo l'atto come strumento probatorio, posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dal suo autore o la regolarità delle attività da lui compiute, ma, più in generale, anche l'atto che costituisce o concorre a costituire un diritto o un obbligo per la pubblica amministrazione o per il privato (Cass. pen., sez. un., 10 ottobre 1981, n. 10929). Tuttavia, è l'art. 2700 c.c. che indica quali sono i requisiti dell'atto pubblico di fede privilegiata - cui fa espressamente riferimento l'art. 476, comma 2, c.p. - identificandolo in quello che "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". In altri termini, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata ai soli specifici aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale indicate dall'art. 2700 c.c., e non si estende né agli effetti costitutivi della manifestazione di volontà contenuta nell'atto, né alle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale o al contenuto delle dichiarazioni eventualmente rese delle parti al pubblico ufficiale: profili fattuali la cui valenza nel processo civile può essere contrastata con tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, senza che sia necessaria la presentazione da parte dell'interessato di una querela civile di falso.
Seguendo tale impostazione nella giurisprudenza della Suprema Corte si è reiteratamente affermato che, in tema di falso in atto pubblico, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Cass. pen., sez. VI, 31 marzo 2016, n. 24768).
La qualità di atto fidefacente ai sensi dell'art. 476, comma 2, c.p. è affidata non solo all'oggetto della peculiare efficacia probatoria, ma anche alla possibilità di riconoscere la titolarità in capo al pubblico ufficiale dello specifico potere di conferire all'atto quella funzione di prova privilegiata. In altri termini, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto una pubblica fede privilegiata, nei termini indicati dall'art. 2700 c.c. Per poter attribuire quella specifica efficacia probatoria agli atti pubblici, occorre che la relativa funzione di certificazione e di documentazione deve essere riconosciuta direttamente in capo al suo autore da un atto normativo di fonte primaria o secondaria: come avviene, ad esempio, con l'art. 1, L. 16 febbraio 1913 n. 89 che riconosce espressamente al notaio una permanente funzione nella redazione di atti negoziali di fede privilegiata; con l'art. 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che riconosce al sindaco, quale ufficiale di governo e agli altri soggetti ivi specificamente individuati, una speciale funzione certificatoria privilegiata in materia di stato civile.
Si deve, perciò, concludere che, fermi restando i considerati profili oggettivi, disinteressarsi dell'esaminato profilo soggettivo finirebbe per far venire meno la differenza tra il falso in atto pubblico in generale e il falso in atto pubblico di fede privilegiata. In altri termini, obliterare l'aspetto concernente la specifica attribuzione soggettiva di quel potere di documentazione qualificata comporterebbe paradossalmente che tutti gli atti pubblici, nella parte in cui dovessero contenere un mendacio sulla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, oppure sulle dichiarazioni delle parti o sugli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, dovrebbero essere sempre qualificati come oggetto di un falso aggravato ai sensi dell'art. 476, comma 2, c.p.
Riferimenti Normativi: