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Diritto penale

21 | 06 | 2022

Non menzione della condanna nel certificato penale: la natura del reato non osta al riconoscimento del beneficio

Riccardo Radi

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23841 del 17 maggio 2022, depositata il 21 giugno 2022, ha accolto il ricorso della difesa avverso la pronuncia che aveva negato la non menzione della condanna nel certificato penale sul presupposto della natura del reato.

In realtà la corte territoriale avrebbe dovuto motivare sulla scorta degli artt. 175 e 133 c.p., il diniego della non menzione della condanna nel certificato penale.

In fatto la Corte di appello aveva ritenuto l'opportunità, trattandosi di reati offensivi della fede pubblica, che la pronuncia risultasse esplicitata nel suddetto certificato.

La cassazione rileva come le suddette argomentazioni fossero in primo luogo in contrasto con il principio dell'emenda sotteso al suddetto beneficio, volto a favorire il recupero sociale del condannato attraverso la valutazione riservata alla discrezionalità del giudice, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. cui è estraneo ogni riferimento alla natura del reato ed in secondo luogo come del tutto arbitrario risultasse il metro dell'opportunità utilizzato dalla Corte di appello.

Il riconoscimento del beneficio ex art. 175 c.p. deve essere calibrato esclusivamente sui parametri di cui all'art. 133 c.p., deve escludersi che la natura del reato, quali che fossero le ragioni addotte dalla difesa a supporto della richiesta, possa costituire una risposta adeguata ai fini del diniego opposto al riguardo dalla Corte distrettuale, non afferendo né alla valutazione complessiva del fatto né alla personalità dell'imputato.

La ratio sottesa al riconoscimento della non menzione non risiede, del resto, nella pubblicità legata alla tipologia del reato al quale è riferita la condanna a tutela dei terzi, bensì nell'agevolazione al reinserimento sociale ad esclusivo beneficio del condannato, così da escludere che le conseguenze del reato possano tradursi in ostacoli al suo percorso lavorativo o alla sua futura affermazione in termini positivi all'interno della collettività, essendosi già il legislatore fatto carico con lo sbarramento riferito alla misura della pena inflittagli in concreto di impedire l'applicazione dell'istituto alle condotte connotate da gravità.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 133 c.p.
  • Art. 175 c.p.