Diritto penale
21 | 06 | 2022
Non menzione della condanna nel certificato penale: la natura del reato non osta al riconoscimento del beneficio
Riccardo Radi
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 23841 del 17 maggio 2022, depositata il 21 giugno 2022, ha accolto
il ricorso della difesa avverso la pronuncia che aveva negato la non menzione
della condanna nel certificato penale sul presupposto della natura del reato.
In realtà la corte territoriale avrebbe dovuto motivare sulla
scorta degli artt. 175 e 133 c.p., il diniego della non menzione della condanna
nel certificato penale.
In fatto la Corte di appello aveva ritenuto l'opportunità,
trattandosi di reati offensivi della fede pubblica, che la pronuncia risultasse
esplicitata nel suddetto certificato.
La cassazione rileva come le suddette argomentazioni fossero
in primo luogo in contrasto con il principio dell'emenda sotteso al suddetto
beneficio, volto a favorire il recupero sociale del condannato attraverso la
valutazione riservata alla discrezionalità del giudice, dei criteri di cui
all'art. 133 c.p. cui è estraneo ogni riferimento alla natura del reato ed in
secondo luogo come del tutto arbitrario risultasse il metro dell'opportunità
utilizzato dalla Corte di appello.
Il riconoscimento del beneficio ex art. 175 c.p. deve essere calibrato esclusivamente sui parametri di cui all'art. 133 c.p., deve escludersi che la natura del reato, quali che fossero le ragioni addotte dalla difesa a supporto della richiesta, possa costituire una risposta adeguata ai fini del diniego opposto al riguardo dalla Corte distrettuale, non afferendo né alla valutazione complessiva del fatto né alla personalità dell'imputato.
La ratio sottesa al riconoscimento della non menzione non risiede, del resto, nella pubblicità legata alla tipologia del reato al quale è riferita la condanna a tutela dei terzi, bensì nell'agevolazione al reinserimento sociale ad esclusivo beneficio del condannato, così da escludere che le conseguenze del reato possano tradursi in ostacoli al suo percorso lavorativo o alla sua futura affermazione in termini positivi all'interno della collettività, essendosi già il legislatore fatto carico con lo sbarramento riferito alla misura della pena inflittagli in concreto di impedire l'applicazione dell'istituto alle condotte connotate da gravità.
Riferimenti Normativi: