Diritto civile
Proprietà e diritti reali
22 | 06 | 2022
I criteri per la quantificazione della provvigione del mediatore in assenza di pattuizione
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 20130 del 22 giugno 2022, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione, intervenendo in materia di mediazione, ha
chiarito i presupposti e la misura della provvigione.
L'art. 1755, comma 1, c.c. prevede che il mediatore ha
diritto alla provvigione se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Non basta dunque che l'affare sia stato concluso, ma occorre che la conclusione
sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore. E ciò pure nell'ipotesi
in cui la sua attività, nota ai contraenti, sia stata dalle parti anche
implicitamente accettata (Cass. civ., sez. II, ord. 16 gennaio 2018, n. 869;
Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25851; Cass. civ., sez. III, 20
dicembre 2005, n. 28231; Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1994, n. 9743; Cass.
civ., sez. II, 14 ottobre 1988, n. 5560; Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1984,
n. 4118).
Perché sussista nesso di causalità tra l'attività del
mediatore e la conclusione dell'affare, non è necessario l'intervento del
mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo,
essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera
da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche
la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro
contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla
provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una
ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (Cass. civ., sez. VI-2,
ord. 16 ottobre 2020, n. 22426; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1120;
Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16157; Cass. civ., sez. III, 18 marzo
2005, n. 5952).
L'accertamento sull'esistenza del rapporto di causalità tra
la conclusione dell'affare e l'attività svolta dal mediatore si riduce ad una
questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito,
insindacabile in cassazione, se informato ad esatti criteri logici e di diritto
(Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2010, n. 15880; Cass. civ., sez. III, 11 agosto
1962, n. 2566).
Ai sensi dell'art. 1755, comma 2, c.c., la misura della
provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare sulle parti, in
mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal
giudice secondo equità. Pertanto, nell'ordine, le tariffe, gli usi e la valutazione
equitativa del giudice hanno una valenza sussidiaria rispetto all'accordo delle
parti (Cass. civ., sez. II, ord. 6 aprile 2022, n. 11127; Cass. civ., sez. III,
29 aprile 2004, n. 8216; Cass. civ., sez. III, 7 agosto 2002, n. 11911).
La gerarchia delle fonti da cui trarre i criteri per la
quantificazione della provvigione del mediatore è confermata, in via
integrativa rispetto al dettato di cui all'art. 1755 c.c., dall'art. 6, L. n.
39/1989, il quale dispone, a sua volta, che, in mancanza di patto, la misura e
la proporzione del compenso sono determinate dalle giunte camerali, sentito il
parere della commissione provinciale di cui all'art. 7 (oggi soppressa) e
tenendo conto degli usi locali. Segnatamente, l'art. 11, comma 2, D.L. n.
223/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006, ha soppresso la
commissione istituita dall'art. 7, L. n. 39/1989.
All'esito, le relative funzioni sono svolte dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Inoltre, per effetto dell'art. 73, comma 6, D.L.vo n. 59/2010, le competenze già attribuite alle commissioni per la tenuta del ruolo dei mediatori, soppresso ai sensi del comma 1 dello stesso art. 73, sono svolte dagli uffici delle camere di commercio. Ora, gli usi richiamati dall'art. 1755, comma 2, c.c. hanno carattere normativo – come si desume dagli artt. 1 e 8 delle preleggi – ma, trattandosi di usi locali, non può invocarsi il principio jura novit curia, giacché essi possono essere applicati se noti, mentre, in caso contrario, è onere della parte darne la prova.
Ove la consuetudine non sia nota al giudice, avendo questo l'obbligo di conoscere la legge, ma non anche gli usi, essi debbono essere dimostrati anche per ciò che concerne l'elemento - più specificamente in discussione - della opinio juris ac necessitatis (Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13656; Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2002, n. 2829).
Riferimenti Normativi: